mercoledì 31 agosto 2011

Mediatori sempre più preparati professionalmente.

Riporto di seguito la comunicazione di A.N.P.A.R, alla quale ci uniamo.

Riteniamo sia importante continuare nel sensibilizzare gli utenti, imprenditori e privati cittadini, del funzionamento dell'Istituto della Medazione/Conciliazione, a questo riguardo il mio invito a diffondere presso tutte le sedi uffici, circoli, associazioni e imprese, il " Manifestazione della Mediazione" pubblicato su questo Blog il 13 Agosto 2011.

A presto.
Giovanni Prati

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MEDIATORI PROFESSIONALI: categoria di professionisti più' richiesti nei prossimi cinque anni in Europa

Da una analisi condotta, dall'organismo internazionale di conciliazione & arbitrato dell'ANPAR iscritto al n. 24 del registro tenuto presso il ministero di Giustizia, a 18 mesi dell'entrata in vigore del D. Leg.vo 28/2010, sono sempre tanti i conciliatori che offrono la loro disponibilità a risolvere controversie extragiudiziarie a livello nazionale e trasfrontaliero.

La novità principale, ad avallare quanto affermato,è data anche dall'emanazione del decreto n. 145/2011 del ministero di Giustizia entrato in vigore a partire dal 26 agosto, che ha rafforzato legislativamente la figura del mediatore che deve essere altamente professionalizzato. Per esercitare l'attività di mediatore professionale - riservato a tutti i laureati anche laurea triennale e agli iscritti agli ordini professionali - infatt, è necessario svolgere un periodo di tirocinio assistito partecipando ad almeno venti casi di mediazione svolti presso gli organismi iscritti. Stando così le cose, è chiaro che la mediazione civile offre un ventaglio di opportunità molto vasto: servono tutte le figure professionali diverse tra di loro per essere designati secondo le proprie specifiche competenze a risolvere ogni tipo di controversia sia nel campo civile che commerciale. Se, il buongiorno si vede dal mattino - 7.322 procedure di mediazione iscritte dal 21 marzo al 30 giugno 2011- dobbiamo riconoscere che aumentando questo trend il " conciliatore specializzato" diventerà una delle figure professionali più richieste non solo in Italia ma anche fra gli stati dell'U.E. E' pacifico - dice Pecoraro, presidente dell'associazione senza scopo di lucro - che è importante acquisire formazione qualificata per poi offrire la propria disponibilità ad organismi seri e di peso. La valutazione della formazione da parte di un responsabile scientifico di chiara fama nel settore delle A.D.R. (alternative dispute resolution) e la predisposizione nel regolamento di criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati a seconda della specifica competenza professionale ci proiettano come uno degli Stati primari più attenti agli interessi generali. Certo c'è amarezza da parte di quelli che non hanno interpretato bene le opportunità che questo nuovo istituto giuridico, ha offerto fin dal 2007. Per molti professionisti, infatti a partire dal 26 agosto molti professionisti, avvocati compresi, se vogliono svolgere anche l'attività di "mediatore professionale" dovranno seguire un corso formativo di 50 ore, dovranno svolgere un periodo di tirocinio assistito di due anni e partecipare ad almeno 20 casi di mediazione nel biennio. Mai opportunità più grande è stata offerta per lo svolgimento di un'attività professionale e per i tirocinanti promette Pecoraro, c'è una ulteriore buona novità la loro partecipazione alle 20 mediazioni, oltre che gratuita potrà essere anche remunerativa.

(fonte : Ufficio stampa - ANPAR)

venerdì 26 agosto 2011

DECRETO 6 luglio 2011, n. 145

  
Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' sull'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010. (11G0187) (GU n. 197 del 25-8-2011 )

Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/2011

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali; Udito il parere n. 2228/2011 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2011; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2011, e la successiva comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2011; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche agli articoli 3 e 17 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo, dopo le parole: «ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale», e prima delle parole «nell'ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o con qualifica di magistrato»; b) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si puo' avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia.». 2. All'articolo 17, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo, dopo le parole: «ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale», e prima delle parole «nell'ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o con qualifica di magistrato»; b) dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente periodo: «Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si puo' avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia.».


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo
60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali.):"Art. 16. Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori.

sabato 13 agosto 2011

MANIFESTO della MEDIAZIONE

LA CONCILIAZIONE: UNO STRUMENTO DI GIUSTIZIA EFFICACE

1. La mediazione, quale strumento di risoluzione delle controversie alternativo al giudice, è attaccata da più parti (avvocatura compresa) come qualcosa di inutile e costoso o addirittura dannoso e anticostituzionale; la verità è molto diversa e tali attacchi non solo sono spesso ingiustificati (salvo che da interessi di bottega), ma anche offensivi per chi conosce e pratica la mediazione come mediatore professionista da parecchi anni (e non è dunque mediatore dell’ultima ora).
2. Ci si domanda cosa comprendano cittadini e imprese, poiché ciò che rischia di passare è che si tratti di uno strumento che invece di favorire la giustizia la rende più difficile e costosa; mentre la realtà è che la mediazione: 1) favorisce un accordo tra le parti in conflitto attraverso l’aiuto di un terzo professionista neutrale che facilita il dialogo e l’attenzione sugli aspetti più rilevanti della negoziazione/contrattazione; 2) è rapida (spesso basta una mezza mattinata) e poco costosa. In aggiunta a ciò, la legge attuale prevede la possibilità che l’accordo (ove omologato dal tribunale) abbia valore di titolo esecutivo (cioè, “semplificando”, abbia valore pari ad una sentenza immediatamente esecutiva), comporti sgravi fiscali e altri vantaggi per le parti.
3. Per chi non ne avesse sentito parlare se non nell’ultimo anno, giova ricordare che la mediazione (o conciliazione) non è una novità italiana, ma esiste da tempo in tantissimi paesi europei ed extraeuropei (tra cui ad es. Stati Uniti, Cina, Argentina ecc.) e che la riforma italiana, entrata in vigore solo a fine marzo 2011, trae spunto da una direttiva della comunità europea che mira ad allargare il più possibile l’ambito dell’utilizzo della mediazione in tutti i settori dal diritto di famiglia, all’eredità, proprietà, commercio, società ecc.
4. A differenza di ciò che avviene normalmente nelle aule dei tribunali, la mediazione favorisce il contatto diretto tra le parti attraverso la loro presenza contemporanea nello stesso luogo, la concentrazione di tutti –consulenti compresi- nello stesso tempo sugli stessi temi senza distrazioni. Tutto ciò permette di approfondire con l’aiuto del mediatore ogni aspetto concreto e personale degli interessi delle parti, mettendo a confronto diversi obiettivi e soluzioni possibili al fine di trovare un accordo soddisfacente per tutte, cosa che non accade avanti ad un giudice chiamato a dar torto o ragione, che applica regole astratte spesso lontane dalle specificità della situazione concreta.
5. Al contrario, in una causa pendente gli avvocati si incontrano ogni morte di papa in udienza (ogni sei mesi quando va bene), i giudici cambiano, le parti non hanno occasione di contatto personale se non nei limiti ristrettissimi permessi dal giudice, ma di fatto non hanno spazio di esprimere il proprio punto di vista e di confrontarsi. In aula di tribunale non accade certo che più persone simultaneamente si incontrino e lavorino insieme, tenendo conto degli aspetti personali delle persone coinvolte, guardando ai bisogni di ciascuno, andando oltre le barriere emotive, di razza, ruoli, sesso, professioni; mentre è ciò che avviene avanti al Mediatore Professionista.
6. La verità è che la mediazione è un’occasione irripetibile; l’occasione “con la O maiuscola” e se fallisce difficilmente alle parti si presenteranno altre occasioni per trovare un accordo. Si tratta di un’occasione unica perché il livello di energie spese da tutti è altissimo; tutti sono concentrati e presenti. E’ un’incontro di lavoro, una negoziazione che si avvantaggia dell’assistenza di un terzo mediatore neutrale che agisce come facilitatore.

7. Rispetto ai problemi della giustizia ordinaria la mediazione può certo in parte aiutare ad alleggerire gli arretrati e la lentezza della giustizia civile, ma certo non ne risolve i problemi che restano. Invece è vero il contrario, che il successo pieno della mediazione dipende da una giustizia civile più celere e garantista dei diritti del creditore; infatti solo così un debitore che abbia interesse a dilazionare i propri obblighi attraverso una causa civile infinita sarà più portato a negoziare in mediazione.
8. Rispetto all’obbligatorietà della mediazione civile prevista dalla legge in alcuni casi, teniamo a far sapere ad ogni cittadino che questa non solo è rispettosa della costituzione italiana e della direttiva Europea ma è certamente utile in questa fase a far conoscere l’istituto; rispetto alle critiche sui costi che sarebbero alti e inaccettabili teniamo ad evidenziare come i costi sopportati dalle parti in causa e dallo Stato per la giustizia ordinaria civile siano certamente enormemente maggiori di quelli sopportati per la mediazione dalla collettività e dai singoli cittadini coinvolti.
9. Per concludere, la mediazione come introdotta dalla riforma pur se migliorabile, ha il pregio di far conoscere la mediazione, di avere tempi rapidissimi di risoluzione (spesso basta una mattinata), dei costi certi e contenuti, di garantire un futuro al rapporto preesistente tra le parti; tutto ciò risponde alla maggior domanda di giustizia in questo tempo storico e la cui risposta non può essere fatta solo di un maggior numero di sentenze del giudice.
10. [Tra gli aspetti migliorabili della legge forse la mediazione obbligatoria potrebbe essere costituita da una sessione congiunta informativa per le parti (come in Spagna) e i costi -ove una sola delle due parti proceda comparendo in mediazione dopo la domanda- potrebbero essere forfetizzati e/o compensati con eventuali spese di giudizio quali ad esempio il pagamento del contributo unificato o simili.]


 Il presente articolo è sottoscritto da:  
Andrea Cimatti, Carmen Chinni, Alberto Cocchi, Pasquale Colonna, Valentina Corradi, Alessandra Delli Ponti, Tiziano Dozza, Michele Draghetti, Barbara Laziosi,Alessandro Martini,Silvia Missio,Monica Morelli, Francesco Moruzzi, Andrea Palumbi, Francesco Pifferi, Giovanni Prati - 
        
( Mediatori presso la CCIAA di Bologna) 


" Scoraggia la lite. Favorisci l'accordo ogni volta che puoi. Mostra come l'apparente vincitore sia   
   spesso un reale sconfitto...in onorari, spese e perdita di tempo." ( Abraham Lincoln )