tag:blogger.com,1999:blog-59922814734205423072024-03-13T12:04:00.798-07:00MEDIAZIONE e CONCILIAZIONERisoluzione delle controversie civili e commercialiUnknownnoreply@blogger.comBlogger36125tag:blogger.com,1999:blog-5992281473420542307.post-83211594501647925322012-02-24T01:59:00.000-08:002012-02-24T01:59:25.896-08:00FORMARE ALLA CONCILIAZIONE<div style="text-align: center;"><a href="http://oi43.tinypic.com/1zx1ond.jpg"><img alt="" border="0" src="http://oi43.tinypic.com/1zx1ond.jpg" style="float: left; height: 753px; margin: 0pt 10px 10px 0pt; width: 535px;" /></a> </div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"> </div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;">Martedì 6 marzo 2012<br />
dalle ore 17.00 alle ore 20.00<br />
<br />
FORMARE ALLA CONCILIAZIONE<br />
con i Conciliatori dell’Associazione Nova Civitas<br />
<br />
coordina il seminario Giovanni Prati,<br />
Consigliere AIF Emilia Romagna e Presidente dell’Associazione Nova Civitas<br />
<br />
presso la sede Confartigianato, in via Papini n. 18 a Bologna.</div>adminhttp://www.blogger.com/profile/11325680659071438444noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5992281473420542307.post-91849165678477068662012-01-13T00:34:00.000-08:002012-01-13T00:34:51.156-08:00La circolare Assonime sulla Mediazione<div style="text-align: justify;">La circolare Assonime n. 1 di ieri, 12 gennaio 2012, illustra i provvedimenti legislativi adottati dal Governo in materia di giustizia con la manovra finanziaria dell’estate 2011 (DL 98/2011 conv. L. 111/2011 e DL 138/2011 conv. L. 148/2011), con la recente Legge di stabilità (L. 183/2011) ed, infine, con il DL 212/2011 (attualmente ancora in fase di conversione).</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Si tratta di una serie di misure - precisa Assonime - introdotte per migliorare la giustizia italiana nell’ambito di una più ampia opera di riforma del sistema giudiziario. Da un lato, misure volte allo smaltimento del carico giudiziario arretrato e, dall’altro, interventi per la riduzione della domanda di giustizia, superiore ad altri Paesi europei e definita da Assonime come “una delle anomalie italiane in materia”.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">In particolare, con riferimento a quest’ultimo ambito, Assonime ha dedicato una particolare attenzione alla mediazione, istituto introdotto proprio per diminuire il ricorso al contenzioso giudiziario. Secondo Assonime, infatti, le soluzioni alternative al giudizio ordinario rappresentano “uno degli strumenti da sfruttare e potenziare per deflazionare il carico giudiziario e ottenere una sempre più celere composizione delle controversie”.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Nello specifico, la nuova disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali è stata introdotta dal DLgs. n. 28/2010, che ha, peraltro, abrogato espressamente la disciplina sulla conciliazione delle controversie in materia societaria (artt. 38-40 del DLgs. 5/2003).</div><div style="text-align: justify;">Le nuove norme sulla mediazione finalizzata alla conciliazione sono entrate in vigore il 20 marzo 2010. Hanno fatto eccezione le disposizioni relative alla mediazione obbligatoria (art. 5, comma 1 del DLgs. 28/2010), che hanno acquistano efficacia il 20 marzo 2011. Per l’obbligatorietà del preventivo tentativo di mediazione riguardante, però, le controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stato previsto dal DL 225/2010 (conv. L. 10/2011) un ulteriore rinvio a marzo di questo anno.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Con il DM 180/2010, modificato dal DM 145/2011, è stato inoltre emanato il regolamento attuativo contenente le disposizioni relative all’istituzione e alla gestione del Registro cui devono iscriversi tutti gli Organismi di mediazione e gli enti di formazione abilitati.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Infine, “l’importanza dell’istituto trova ulteriore conferma” - così Assonime nella circolare in oggetto - nel recente DL 212/2011, che ha apportato modifiche al DLgs. 28/2010 ai fini di assicurare il rispetto della disciplina e favorire il ricorso alla mediazione (si veda “Il DL sulla giustizia civile rafforza l’obbligo di mediazione“ del 23 dicembre 2011).</div><div style="text-align: justify;">Con il DL 212/2011, si tenta di favorire il ricorso alla mediazione</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Una delle novità più significative del DLgs. 28/2010 è, in particolare, - continua Assonime - la previsione di ipotesi di mediazione obbligatoria di cui all’art. 5, comma 1 del DLgs. 28/2010, ispirata a due esigenze fondamentali: esigenze di natura deflattiva, per ridurre il carico giudiziario, e esigenze di natura più di carattere sociologico, per favorire la cultura della mediazione stessa.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Proprio sull’applicazione dell’art. 5 citato, è tenuto a vigilare il capo dell’ufficio giudiziario (nuovo comma 6-bis, inserito dall’art. 12, comma 1, lett. a) del DL 212/2011), il quale deve anche adottare ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice, riferendone, con frequenza annuale, al Consiglio Superiore della Magistratura e al Ministero della Giustizia.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Sempre in relazione alla mediazione obbligatoria, poi, è stato previsto che, con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero in quella successiva alla sospensione disposta in caso di mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, il giudice condanna la parte costituita, che non ha partecipato al procedimento di mediazione di cui all’art. 5 del decreto stesso, senza giustificato motivo, al versamento di una sanzione. La sanzione è pari al contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 8, comma 5 del DLgs. 28/2010, così come modificato dall’art. 2, comma 35-sexies del DL 138/2011 e, successivamente, dall’art. 12, comma 1, lett. b) del DL 212/2011).</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><i><span style="font-size: x-small;">( fonte Eutekne) </span></i></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5992281473420542307.post-53204992182012830702011-12-26T11:35:00.000-08:002011-12-26T11:35:59.550-08:00DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212 Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. (11G0255)DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212<br />
<br />
Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. (11G0255)<br />
<br />
(GU n. 297 del 22-12-2011)<br />
<br />
<div style="text-align: justify;">IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e sulla disciplina del processo civile, al fine di assicurare una maggiore funzionalita' ed efficienza della giustizia civile;</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Emana</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">il seguente decreto-legge:</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Capo I</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Art. 1</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Finalita' e definizioni</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, il debitore puo' concludere un accordo con i creditori secondo la procedura di composizione della crisi disciplinata dagli articoli da 2 a 11.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">2. Ai fini del presente decreto si intende per: a) sovraindebitamento: una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonche' la definitiva incapacita' del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni; b) sovraindebitamento del consumatore: il sovraindebitamento dovuto prevalentemente all'inadempimento di obbligazioni contratte dal consumatore, come definito dal codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Art. 2</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Presupposti di ammissibilita'</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 10 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari dei crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato anche parzialmente, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4. Il piano prevede i termini e le modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, il piano puo' prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore a un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">2. La proposta e' ammissibile quando il debitore: a) non e' assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali; b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Art. 3</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Contenuto dell'accordo</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilita' del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o piu' terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilita' dell'accordo.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">4. Il piano puo' prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine; b) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Art. 4</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Deposito della proposta di accordo</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">1. La proposta di accordo e' depositata presso il tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza ovvero la sede principale.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresi' le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, ovvero, in sostituzione delle scritture contabili e per periodi corrispondenti, gli estratti conto bancari tenuti ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, unitamente a una dichiarazione che ne attesti la conformita' all'originale.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Art. 5</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Procedimento</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 2 e 4, fissa con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli puo' adottare ai sensi del comma 3.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicita' della proposta e del decreto, nonche', nel caso in cui il proponente svolga attivita' d'impresa, la pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. 4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">verificano.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Art. 6</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Raggiungimento dell'accordo</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 7, e' necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il settanta per cento dei crediti. Nei casi di sovraindebitamento del consumatore ai fini dell'omologazione e' sufficiente che l'accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il cinquanta per cento dei crediti.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">5. L'accordo e' revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Art. 7</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Omologazione dell'accordo</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">1. Se l'accordo e' raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 6, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare contestazioni. Decorso tale termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonche' un'attestazione definitiva sulla fattibilita' del piano.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di cui all'articolo 6, comma 2, verificata l'idoneita' ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l'accordo e ne dispone la pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 5, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore a un anno, l'accordo produce gli effetti di cui all'articolo 5, comma 3.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei e' chiesto al giudice con ricorso. Si procede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Art. 8</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Esecuzione dell'accordo</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il giudice nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">2. L'organismo di composizione della crisi risolve le difficolta' insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarita'.</div><div style="text-align: justify;">Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformita' dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilita' di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' di ogni altro vincolo.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Art. 9</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Impugnazione e risoluzione dell'accordo</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">1. L'accordo puo' essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando e' stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attivita' inesistenti. Non e' ammessa alcuna altra azione di annullamento.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">2. Se il proponente non adempie regolarmente alle obbligazioni derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore puo' chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">3. Il ricorso per la risoluzione e' proposto, a pena di decadenza rilevabile d'ufficio, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="color: blue; text-align: justify;">Art. 10</div><div style="color: blue; text-align: justify;"><br />
</div><div style="color: blue; text-align: justify;">Organismi di composizione della crisi</div><div style="color: blue; text-align: justify;"><br />
</div><div style="color: blue; text-align: justify;">1. Gli enti pubblici possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento con adeguate garanzie di indipendenza e professionalita'.</div><div style="color: blue; text-align: justify;"><br />
</div><div style="color: blue; text-align: justify;">2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.</div><div style="color: blue; text-align: justify;"><br />
</div><div style="color: blue; text-align: justify;">3. Il Ministro della giustizia determina i requisiti, i criteri e le modalita' di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonche' la determinazione delle indennita' spettanti agli organismi di cui al comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore le stesse indennita' sono ridotte della meta'.</div><div style="color: blue; text-align: justify;"><br />
</div><div style="color: blue; text-align: justify;">4. Gli organismi di mediazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.</div><div style="color: blue; text-align: justify;"><br />
</div><div style="color: blue; text-align: justify;">5. Dalla costituzione degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attivita' degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</div><div style="color: blue; text-align: justify;"><br />
</div><div style="color: blue; text-align: justify;">6. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell'accordo, e all'esecuzione dello stesso.</div><div style="color: blue; text-align: justify;"><br />
</div><div style="color: blue; text-align: justify;">7. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita' del piano ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell'articolo 7, comma 1.</div><div style="color: blue; text-align: justify;"><br />
</div><div style="color: blue; text-align: justify;">8. L'organismo esegue la pubblicita' della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del procedimento previsto dagli articoli 5, 6 e 7.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Art. 11</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Disposizioni transitorie</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">1. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una societa' tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura, le tariffe applicabili all'attivita' svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore le stesse indennita' sono ridotte della meta'.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Capo II</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Art. 12</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Modifiche alla disciplina della mediazione</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, dopo il comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente: "6-bis. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell'ambito dell'attivita' di pianificazione prevista dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero della giustizia."; b) all'articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: «Con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all'udienza successiva di cui all'articolo 5, comma 1,».</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Art. 13</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Modifiche al codice di procedura civile</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46» sono sostituite dalle seguenti: «euro mille»; b) all'articolo 91, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.».</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Art. 14</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Modifiche all'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">1. All'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «da oltre due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da oltre tre anni» e le parole: «la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89»; c) al comma 3, le parole: «Nei casi di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1».</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Art. 15</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Proroga dei magistrati onorari</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: « non oltre il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2012».</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2011 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall' articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2012 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall' articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2012, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Art. 16</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Modifiche alla disciplina delle societa' di capitali</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">1. All'articolo 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 9, primo periodo, le parole: «collegio sindacale» sono sostituite dalla seguente: «sindaco»;</div><div style="text-align: justify;">b) dopo il comma 13, e' inserito il seguente: «13-bis. Nelle societa' a responsabilita' limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati.».</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">2. All'articolo 6, comma 4-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «nelle societa' di capitali» sono inserite le seguenti: «il sindaco,».</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Art. 17</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Entrata in vigore</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Dato a Roma, addi' 22 dicembre 2011.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">NAPOLITANO</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Severino, Ministro della giustizia</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Visto, il Guardasigilli: Severino</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5992281473420542307.post-68062126824874510932011-12-25T02:12:00.000-08:002011-12-25T02:20:21.525-08:00Buon Natale 2011"Le persone così pazze da pensare di cambiare il mondo...<br />
sono quelle che lo cambiano davvero."<br />
(<span style="font-size: xx-small;"> Think different- Apple 1997</span>)<br />
<br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Zs8UuuivoUM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<br />
<br />
Buone feste a tutti.<br />
<br />
Giovanni PratiUnknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5992281473420542307.post-12096325621263457612011-11-06T02:13:00.000-08:002011-11-06T02:13:50.258-08:00Maxiemendamento del Governo e Mediazione obbligatoria.MAXIEMENDAMENTO DEL GOVERNO AL DDL STABILITA' :<br />
<br />
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA SUBITO IN VIGORE PER SINISTRI STRADALI E<br />
CONTROVERSIE CONDOMINIALI.<br />
<br />
(a cura di Prof. D. Lenoci)<br />
<br />
<div style="text-align: justify;">Il Governo accelera sulla mediazione obbligatoria in quanto non si</div><div style="text-align: justify;">dovrà aspettare marzo 2012 per passare necessariamente da un</div><div style="text-align: justify;">Organismo di mediazione per le controversie relative ai sinistri</div><div style="text-align: justify;">stradali e alle liti condominiali, prima di poter iniziare un giudizio</div><div style="text-align: justify;">presso il Giudice ordinario. Infatti, è quanto previsto dal</div><div style="text-align: justify;">maxiemendamento presentato dal Governo al ddl sulla stabilità tra le</div><div style="text-align: justify;">misure finalizzate all'efficienza e allo snellimento della giustizia.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Il maxiemendamento dispone che le controversie relative ai sinistri</div><div style="text-align: justify;">stradali e alle liti condominiali siano sottoposte a conciliazione</div><div style="text-align: justify;">obbligatoria (e cioè mediazione quale condizione di procedibilità</div><div style="text-align: justify;">dell'azione giudiziaria ) da subito senza attendere la scadenza di</div><div style="text-align: justify;">marzo 2012, inizialmente stabilita dalla legge.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">E' un'anticipazione importante che comporterà sicuramente una</div><div style="text-align: justify;">deflazione dell'attività dei Tribunali ed un aumento considerevole</div><div style="text-align: justify;">delle richieste di mediazione.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Il Governo completa l'opera iniziata con il D.Lgs. 28/2010 e con i</div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">provvedimenti successivi in tema di <favor _moz-userdefined="" mediationis="">, completando</favor><br />
<favor _moz-userdefined="" mediationis=""> le materie per cui è prevista la condizione di procedibilità.</favor></div><favor _moz-userdefined="" mediationis=""></favor></div><favor _moz-userdefined="" mediationis=""> <br />
</favor>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5992281473420542307.post-89992326514224253602011-11-01T01:56:00.000-07:002011-11-01T01:56:06.674-07:00Mediatori : partecipazioni sedute obbligatorie<div style="text-align: justify;">Con l'entrata in vigore del D.M. n. 145/2011 art. 2, ai mediatori è richiesto di partecipare durante il biennio di aggiornamento, in forma di tirocinio assistito ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti, Spetterà all'organismo di mediazione modificare il proprio regolamento, prevedendo sia di consentire, gratuitamente, il tirocinio assistito, sia di disciplinare tale tirocinio.</div><div style="text-align: justify;">Dunque non sarà più sufficiente, per conservare la qualifica di mediatore, il possesso dell'aggiornamento biennale obbligatorio, ma sarà necessario che l'attività di mediatore sia comprovata, con la partecipazione a sedute di mediazione.</div><div style="text-align: justify;">La legge non disciplina il tirocinio assistito e, pertanto, la disciplina sarà di volta in volta demandata all'organismo che la disciplinerà nel proprio regolamento.</div><div style="text-align: justify;">Il legislatore, con questa nuova previsione, ha voluto che i mediatori non fossero solo preparati "in teoria", attraverso il corso iniziale di formazione e i successivi di aggiornamento, ma ha imposto una sorta di obbligo di esperienza pratica, al fine di essere maggiormente preparati anche sulle situazioni che si possono presentare in casi concreti. Ciò comporterà necessariamente un maggior impegno in termini di tempo da dedicare alla materia ella mediazione da parte dei mediatori.<br />
<br />
<span style="font-size: xx-small;">(Fonte il Fisco n. 39/11 estratto)</span></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5992281473420542307.post-67557529818562508552011-10-02T00:30:00.000-07:002011-10-02T00:30:31.794-07:00Avvocati - Codice Deontologico Forense e Mediazione<div style="text-align: justify;">Avvocati - Codice deontologico forense - le modifiche per l'adeguamento al mediatore - Art. 55 bis –Mediazione</div><div style="text-align: justify;"><b>RELAZIONE SULLE MODIFICHE APPORTATE AL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELL’ISTITUTO DELLA MEDIAZIONE/CONCILIAZIONE</b></div><br />
<div style="text-align: justify;">Art. 55 bis –Mediazione</div><div style="text-align: justify;">L’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui dette previsioni non contrastino con quelle del presente codice.</div><div style="text-align: justify;">I. L’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.</div><div style="text-align: justify;">II. Non può assumere la funzione di mediatore l’avvocato:</div><div style="text-align: justify;">a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;</div><div style="text-align: justify;">b) quando una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.</div><div style="text-align: justify;">In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di</div><div style="text-align: justify;">mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art.815, primo</div><div style="text-align: justify;">comma, del codice di procedura civile.</div><div style="text-align: justify;">III. L’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti:</div><div style="text-align: justify;">a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;</div><div style="text-align: justify;">b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.</div><div style="text-align: justify;">Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.</div><div style="text-align: justify;">IV. E’ fatto divieto all’avvocato consentire che l’organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di mediazione.</div><div style="text-align: justify;">Art. 16 – Dovere di evitare incompatibilità</div><div style="text-align: justify;">Modifica del canone I nel senso che segue (in corsivo la modifica apportata):</div><div style="text-align: justify;">L’avvocato non deve porre in essere attività commerciale o comunque attività incompatibile con i doveri di indipendenza e di decoro della professione forense</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Art.54 – Rapporti con arbitri e consulenti tecnici</div><div style="text-align: justify;">Modifica dell’art.54 nel senso che segue (in corsivo la modifica apportata):</div><div style="text-align: justify;">Art.54 – Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici</div><div style="text-align: justify;">L’avvocato deve ispirare il proprio rapporto con gli arbitri,conciliatori,mediatori e consulenti tecnici a correttezza e lealtà nel rispetto delle reciproche funzioni.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">*******</div><div style="text-align: justify;">L’art.60 della legge 18 giugno 2009 n.69 delegava il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale; tra i principi ed i criteri direttivi cui attenersi nell’esercizio della delega vi era quello di “prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l’indipendenza e l’imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni”.</div><div style="text-align: justify;">Detto principio veniva tradotto ed attuato con le disposizioni di cui agli artt. 3 (comma 2), 9 (commi 1 e 2), 10 (commi 1 e 2), 14 (commi 1 e 2 lett. a,b,c) del D.Lgs.vo 4 marzo 2010 n.28 costituente “attuazione dell’articolo 60 delle legge 18 giugno 2009, n.69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” (pubblicato nella G.U. n.53 del 5 marzo 2010).</div><div style="text-align: justify;">Il “regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28”, approvato con D.M. 18 ottobre 2010 n.180, all’art.6 comma 4 prevede che “le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche. Il responsabile è tenuto ad informare gli organi competenti”.</div><div style="text-align: justify;">Completa la griglia normativa fin qui succintamente richiamata, e sempre per quanto concerne gli aspetti di rilievo ed interesse deontologico, l’art.4 dello stesso D.Lgs.vo 4 marzo 2010 n.28 che al comma 3 prevede: “All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione”.</div><div style="text-align: justify;">Con riferimento a quest’ultima previsione la scelta del legislatore, che coniuga alla mancata informazione all’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione la sola “sanzione” civilistica dell’annullabilità del contratto cosiddetto di patrocinio non configurando espressamente una ipotesi di responsabilità disciplinare, non esclude che il comportamento totalmente o parzialmente omissivo dell’avvocato, rispetto alla previsione del modello normativo, possa ed anzi debba essere valutata sul piano deontologico, con particolare riferimento ai canone di cui all’art.40 del vigente codice.</div><div style="text-align: justify;">Da ultimo con il decreto del Ministro della Giustizia 6 luglio 2011 n.145 ( pubblicato nella G.U. n.197 del 25 agosto 2011 ed entrato in vigore il 26 agosto successivo) si è varato il “regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n.180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché sull’approvazione delle indennità spettanti agli organismi ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n.28 del 2010”.</div><div style="text-align: justify;">L’art.3 di questo decreto n.145/2011, oltre ad avere introdotto la mediazione/conciliazione cosiddetta “in contumacia” con l’inserimento, dopo la lettera c) all’articolo 7 comma 5 del decreto n.180/2010, di una espressa previsione al riguardo sub d), ha disposto, con l’aggiunta allo stesso comma di una lettera e), che il regolamento deve, in ogni caso, prevedere “criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta”.</div><div style="text-align: justify;">Con l’art.2 dello stesso decreto n.145/2011 si è altresì previsto che la lettera b) dell’articolo 4, comma 3, del decreto n.180/2010, sia sostituita dalla seguente: “b) il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’articolo 18, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti”.</div><div style="text-align: justify;">L’impianto normativo dell’istituto della mediazione/conciliazione è stato interessato dall’ordinanza del TAR Lazio, Sezione I, del 12 aprile 2011, n.3202/2011 con la quale è stata dichiarata rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art.5 del D.Lgs.vo 28/2010, comma 1, primo periodo (che introduce l’obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione in una delle materie indicate dalla norma), secondo periodo (secondo cui il previo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale), terzo periodo (secondo cui l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice), nonché dell’art.16 D.Lg.svo 28/2010, comma 1, laddove dispone che abilitati a costituire organismi deputati a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati che diano garanzie di serietà ed efficienza.</div><div style="text-align: justify;">Le previsioni normative elevate a sospetto di incostituzionalità, tralasciando gli altri pur pregnanti aspetti, inciderebbero, a giudizio del TAR Lazio, in maniera non trascurabile sull’esercizio del diritto di difesa (art. 24 Cost.) in quanto “ (…..) non garantiscono, mediante un’adeguata conformazione della figura del mediatore, che i privati non subiscano irreversibili pregiudizi derivanti dalla non coincidenza degli elementi loro offerti in valutazione per assentire o rifiutare l’accordo conciliativo, rispetto a quelli suscettibili, nel prosieguo, di essere evocati in giudizio”.</div><div style="text-align: justify;">In altri termini, sarebbero stati trascurati e tralasciati dal legislatore delegato, con gli artt. 16 del D.Lgs.vo 28/2010 e con l’art.4 del D.M. 180/210, i requisiti attinenti alla specifica professionalità giuridico-processuale del mediatore, riassumibili nei concetti di competenza e professionalità previsti dalla legge delega, sostituiti da quelli di serietà ed efficienza non privilegiati dalla normativa primaria di carattere comunitario e nazionale.1</div><div style="text-align: justify;">In questo contesto, e nell’ambito del perimetro delineato dalla cornice normativa di riferimento sopra richiamata, il Consiglio Nazionale Forense, in attesa delle auspicate modifiche dell’istituto conseguenti anche all’incidente di costituzionalità appena ricordato, ha ritenuto che la messa a punto deontologica fosse in ogni caso un passaggio urgente ed ineludibile per consentire ai Consigli degli Ordini il governo dell’istituto anche nei suoi aspetti deontologici e nelle sue ricadute disciplinari.</div><div style="text-align: justify;">Ciò nella consapevolezza che la funzione e l’attività dell’avvocato che svolga la funzione di mediatore rientrino a pieno titolo nell’ambito dell’attività professionale in senso proprio; del resto, anche a voler propendere per una lettura diversa, le conseguenze non muterebbero alla luce della circostanza che pure l’attività extra professionale rileva deontologicamente se le modalità della sua realizzazione compromettano la reputazione professionale e l’immagine della classe forense (art.5 cod.deont.).</div><div style="text-align: justify;">Diversamente, si è ritenuto, allo stato, di non ravvisare la necessità e l’urgenza di intervenire sui profili deontologici dell’avvocato che assiste tecnicamente la parte nel procedimento di mediazione in quanto per quei profili vale l’applicazione delle attuali e vigenti regole deontologiche proprie dell’attività professionale in genere.</div><div style="text-align: justify;">Tornando ai profili deontologici cui deve essere informata l’attività dell’avvocato mediatore civile, l’opzione operativa che il Consiglio ha ritenuto di sottoporre ai Consigli degli Ordini, per riceverne osservazioni e suggerimenti, è stata quella della introduzione, nel codice deontologico, di un apposito canone, risultando questa la scelta più coerente e congrua al sistema e l’unica capace di dare ed assicurare uniformità ai rilevanti e sensibili profili deontologici del nuovo istituto.</div><div style="text-align: justify;">Su questa scelta vi è stata unanime condivisione da parte delle Istituzioni forensi che hanno ritenuto di esprimere i loro pareri, pareri che si sono diversificati unicamente per l’approccio all’impianto della nuova regola deontologica, volendola alcuni informata a criteri di stretta e cogente rigidità, desiderandola altri ispirata invece ad una impostazione meno rigorosa e, come tale, si ritiene, capace di favorire l’affermarsi più agevole nel mercato, e sul piano della concorrenza, di una figura di avvocato-mediatore che non si trovi ad essere penalizzata, rispetto anche ad altri soggetti professionali, da eccessivi vincoli di carattere deontologico.</div><div style="text-align: justify;">La scelta di fondo del Consiglio, all’esito dei ricordati pareri e degli approfondimenti operati dalla Commissione Deontologia, è stata quella di introdurre una equilibrata regolamentazione che, coerente con l’impianto del vigente codice deontologico così come tradotto in diritto vivente dalla produzione giurisprudenziale dei Consigli degli Ordini, dello stesso Consiglio Nazionale e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, connoti la peculiarità e specificità della funzione e del ruolo dell’avvocato-mediatore, esaltandone, accanto alla qualità</div><div style="text-align: justify;">1 Il Tribunale di Palermo –Sezione Distaccata di Bagheria –con ordinanza del 16 agosto 2011 ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea una serie di quesiti vertenti sulla interpretazione di alcune disposizioni della direttiva 2008/52/CE, con riferimento ai requisiti di competenza e specifica esperienza professionale del mediatore, ai criteri di competenza territoriale, alla formulazione della proposta di conciliazione da parte del mediatore.</div><div style="text-align: justify;">Il 13 settembre 2011 è stata adottata una risoluzione del Parlamento europeo sull’attuazione della direttiva sulla mediazione negli Stati membri, impatto della stessa sulla mediazione e sua adozione da parte dei tribunali (2011/2026 (INI) ) tecnica dell’opera prestata, la cifra deontologica. E ciò proprio in diretta saldatura con la necessità che i cittadini non subiscano “irreversibili pregiudizi” dall’operato di una figura di mediatore mediocre sul piano tecnico e debole nei presidi di carattere etico e deontologico.</div><div style="text-align: justify;">Qualità tecnica (oggi vieppiù valorizzata dalle previsioni del D.M. 145/2011) e deontologica della figura dell’avvocato-mediatore come fattore decisivo e vincente, e non certo penalizzante, nell’ambito di un mercato e di una concorrenza fin troppo connotati da figure di mediatori eterogenee e dai contorni e dai caratteri, tecnici e deontologici, spesso oltremodo sfumati ed approssimativi.</div><div style="text-align: justify;">L’art.55 bis, che segue, con un naturale parallelismo seppur nella ontologica differenza dei due istituti, la norma in tema di arbitrato di cui all’art.55 del vigente codice deontologico (e tale norma sarà oggetto di un immediato intervento di modifica da parte del Consiglio per renderla coerente ed omogenea alla novella rappresentata dallo stesso art.55 bis) richiama nel suo incipit - utilizzando la stessa tecnica del rinvio che già caratterizza il canone II dell’art.53 del cod.deont. per l’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario – il rispetto degli obblighi dettati dalla normativa in materia, in particolare di quelli posti a presidio dei requisiti di terzietà, indipendenza, imparzialità e neutralità del mediatore, stabilendo altresì un criterio di prevalenza della normativa deontologica rispetto a quella regolamentare dell’organismo di mediazione. Ciò in coerenza alla stessa gerarchia imposta e voluta dall’art. 60 comma 2 lettera r) della legge 69/2009.</div><div style="text-align: justify;">Se a violare gli obblighi previsti dalla normativa di settore per il mediatore è un avvocato/mediatore civile ciò integra altrettante ipotesi di illeciti deontologici valorizzabili dal Consiglio dell’Ordine per effetto della stessa valutazione legale tipica di cui all’art.6 comma 4 del D.M. 180/2010, restando demandato al giudice disciplinare il solo compito di graduare la sanzione in relazione alla fattispecie concreta sottoposta al suo esame.</div><div style="text-align: justify;">Il primo canone dell’art.55 bis, nel fare divieto all’avvocato di assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza, ne valorizza, con l’intero apparato deontologico che è stato predisposto e previsto, quei requisiti di professionalità che, così efficacemente sottolineati nell’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale, non possono non esprimersi non solo nella capacità di dominare e padroneggiare le essenziali ed imprescindibili tecniche di mediazione, e le peculiarità di quest’ultime, ma anche nella capacità, che si coniuga principalmente se non esclusivamente con l’essere avvocato, di garantire “che i privati non subiscano irreversibili pregiudizi derivanti dalla non coincidenza degli elementi loro offerti in valutazione per assentire o rifiutare l’accordo conciliativo, rispetto a quelli suscettibili, nel prosieguo, di essere evocati in giudizio”. Una lettura, quest’ultima, che, al di là degli stessi limiti, invalicabili per la proposta di conciliazione del mediatore, e normativamente previsti, dell’ordine pubblico e delle norme imperative, vuole valorizzare lo status professionale dell’avvocato/mediatore che, nel confezionare la proposta conciliativa ed ancor prima nell’accreditarla, deve offrire e garantire alle parti una completezza degli elementi di valutazione che non ometta l’informazione su alcunché di ciò che nel prosieguo potrebbe essere suscettibile di essere evocato in giudizio.Una “offerta” ed una “garanzia” che possono inquadrarsi nell’ambito della stessa responsabilità sociale dell’avvocato chiamato a svolgere la delicata funzione di compositore e/o facilitatore degli interessi delle parti e che troveranno realisticamente ragion d’essere là ove i soggetti in conflitto non risultino assistiti da legali, in un regime tuttora di assenza dell’assistenza tecnica obbligatoria.</div><div style="text-align: justify;">I canoni II e III dell’art. 55-bis sono posti a presidio degli obblighi di imparzialità, indipendenza e terzietà dell’avvocato/mediatore civile, con un particolare rafforzamento garantito dallo stesso richiamo alle previsioni dell’art.815, primo comma, del codice di rito; il canone II, facendo divieto di assumere la funzione quando vi siano delle evidenti ragioni di incompatibilità con una attività professionale in corso o svoltasi nell’ultimo biennio; il canone III, in coerenza alla latitudine del divieto ricavabile dalla lettera dell’art.14 comma 1 del D.Lgs.vo 28/2010 (“ al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati…”), rendendo chiaro che il divieto opera anche con riferimento a questioni interessate da procedimenti di mediazione ormai esauriti.</div><div style="text-align: justify;">L’estensione soggettiva ai professionisti soci o associati ovvero che esercitino negli stessi locali dell’avvocato/mediatore civile è mutuata da quella prevista dall’art.55 in tema di arbitrato (norma che, come si è detto, dovrà essere oggetto di un rapido e congruo intervento apparendo, diversamente, e contraddittoriamente, disassata rispetto a quella di nuova introduzione) ritenendosi che l’attività di mediazione, pur non essendo dotata di poteri decisori sulla fattispecie sottoposta alla cognizione (il che è espressamente escluso dall’enunciazione dell’art.1 lett. b d.leg.vo n.28/2010, riprodotta integralmente nell’art. 1 lett. d D.M. n.180/2010) come avviene nel caso dell’arbitrato, si caratterizzi nondimeno - nell’orientare e nel facilitare l’incontro delle parti su una ipotesi di accordo amichevole e di risoluzione del contenzioso - per i suoi contenuti valutativi e di giudizio della fattispecie concreta sottoposta all’esame del mediatore. Da qui l’opportunità di presidiare e garantire comunque l’attività di quest’ultimo sotto il profilo della imparzialità, della terzietà e della equidistanza rispetto agli interessi delle parti coinvolte nel procedimento di mediazione/conciliazione.</div><div style="text-align: justify;">Il canone IV del nuovo art. 55-bis è quello che, in sede di consultazione con le istituzioni forensi, ha registrato, più di ogni altro, una radicale contrapposizione di vedute, l’una, come già si sottolineava, improntata a criteri di ancor più stretta rigidità, rispetto alla formulazione del canone poi adottata, l’altra contraria alla stessa previsione di inserimento del canone.</div><div style="text-align: justify;">La scelta che è prevalsa risponde al criterio, già adottato in fattispecie analoghe (ed il richiamo va nuovamente, sia pure con i distinguo già evidenziati, alla figura dell’arbitro), di tutelare anche l’apparenza della terzietà ed indipendenza dell’avvocato-mediatore, quella terzietà ed indipendenza che la disciplina del nuovo istituto introdotto dalla legge n.69/2009 privilegia e sottolinea con particolare vigore là ove sembra voler rafforzare quei concetti, anche sotto il profilo lessicale e terminologico, con l’adozione del termine, indubbiamente meno tecnico, di neutralità.</div><div style="text-align: justify;">Una “neutralità” che risulterebbe inficiata dalla circostanza che l’avvocato-mediatore ospiti presso il suo studio la sede dell’organismo di mediazione per il quale egli presta l’attività di mediatore. La contiguità, spaziale e logistica, tra studio e sede dell’organismo costituisce fattore in grado di profilare una ipotetica commistione di interessi, di per sé sufficiente a far dubitare dell’imparzialità dell’avvocato-mediatore.</div><div style="text-align: justify;">Ed è la stessa potenzialità e/o “pericolosità” della situazione a costituire un attentato per l’apparenza della indipendenza e terzietà di quest’ultimo.</div><div style="text-align: justify;">Nel diverso caso in cui l’avvocato accolga nel suo studio la sede di un organismo di mediazione senza contemporaneamente farne parte quale mediatore (e lo stesso è a dirsi per il caso inverso in cui ad essere ospitato sia l’avvocato nella sede dell’organismo di mediazione) vengono in soccorso non tanto i criteri appena richiamati della protezione del bene dell’apparenza e dell’imparzialità e della terzietà (non svolgendo l’avvocato, in questo caso, attività di mediatore) quanto quelli che si rifanno al divieto di accaparramento di clientela previsto e sanzionato dall’art.19 del codice deontologico. La contiguità o addirittura la sovrapposizione che così si realizzerebbe tra lo studio legale e l’organismo di mediazione finirebbe per integrare una indubbia situazione di potenziale accaparramento e/o sviamento di clientela: l’avvocato ospitante od ospitato si troverebbe a godere di una rendita di posizione volta ad acquisire come potenziali clienti coloro che volessero sperimentare la mediazione o coloro che avessero frequentato l’organismo con esito negativo sul piano della conciliazione.</div><div style="text-align: justify;">La giurisprudenza del Consiglio Nazionale, in casi assimilabili a quello in esame, giustifica e rende plausibile, in ossequio anche a quel principio di coerenza di sistema richiamato all’inizio di questa relazione, l’introduzione del canone così come formulato in sede di novella deontologica.</div><div style="text-align: justify;">Naturalmente saranno poi le circostanze del caso concreto, nella multiforme varietà di situazioni che la realtà sempre offre e riserva, a consentire di modulare, in sede applicativa, la novella deontologica nella maniera più equilibrata ed appropriata.</div><div style="text-align: justify;">Gli interventi operati sulla previgente formulazione dei canoni di cui agli artt. 16 e 54 del cod. deont. hanno trovato generale ed unanime condivisione, rispondendo, quello sull’art.16, alla intuibile esigenza di evitare equivoci, sempre possibili anche se improbabili, derivanti da coincidenze lessicali e terminologiche e risultando, l’integrazione di cui all’art.54, del tutto plausibile e giustificata nell’ambito della operatività cui l’avvocato è chiamato dall’applicazione dell’istituto della mediazione/conciliazione.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"> <i>( fonte ForoEuropeo) </i></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5992281473420542307.post-38321103371861048692011-09-20T23:37:00.000-07:002011-09-20T23:41:12.949-07:00Mediazione : Una lezione di costituzionalità ( un imperativo) dall'Europa all'Italia.<div style="text-align: justify;">A seguire un commento dell'uff.stampa A.N.P.A.R e il testo della risoluzione normativa.</div><div style="text-align: justify;">___________________</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Altro che ANTICOSTITUZIONALE IL PARLAMENTO EUROPEO aggrava quello cheera già’ spiacevole per gli avvocati, nessuna controversia può approdare in tribunale fino a quando le parti non hanno almeno tentato la mediazione.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Lo stabilisce il parlamento E.U, attraverso la risoluzione n.2011/2026(INI) del 13 settembre, all’articolo 5 par. 2. E ora che succede? Avvocati costretti a frequentare un corso minimo di 50 ore e affrontare un tirocinio di due anni per diventare mediatori professionali, questa è la realtà. Avvocato praticante del proprio</div><div style="text-align: justify;">praticante già mediatore. La colpa di tutto questo di chi è? Vale ancora la pena essere iscritti all’ordine degli avvocati, unico ordine professionale contrario alla mediazione? Non si può non considerare il danno che i vertici di certi ordini provinciali hanno arrecato ai loro iscritti. Tutta colpa loro, che non hanno saputo</div><div style="text-align: justify;">intercettare e interpretare i bisogni degli iscritti. Ma cos’altro potrebbe succedere? Una gran bella “class action” da parte degli iscritti all’ordine contro quei presidenti di ordini provinciali che li hanno fatto desistere dall’essere mediatori a costo zero, dice Pecoraro dell’A.N.P.A.R. </div><div style="text-align: justify;"><br />
<span style="font-size: x-small;"><i>( fonte A.N.P.A.R)</i></span></div><div style="text-align: justify;">____________________________________</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><b>Procedura : 2011/2026(INI)</b></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Ciclo di vita in Aula</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Ciclo del documento : A7-0275/2011</div><div style="text-align: justify;">Testi presentati :</div><div style="text-align: justify;">A7-0275/2011</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Discussioni :</div><div style="text-align: justify;">PV 13/09/2011 - 3</div><div style="text-align: justify;">CRE 13/09/2011 - 3</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Votazioni :</div><div style="text-align: justify;">PV 13/09/2011 - 5.19</div><div style="text-align: justify;">Dichiarazioni di voto</div><div style="text-align: justify;">Dichiarazioni di voto</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Testi approvati :</div><div style="text-align: justify;">P7_TA(2011)0361</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Testi approvati </div><div style="text-align: justify;">Martedì 13 settembre 2011 - Strasburgo Edizione provvisoria</div><div style="text-align: justify;"><b>Attuazione della direttiva relativa alla mediazione tra gli Stati membri, la sua incidenza sulla mediazione e la sua adozione nei tribunali </b></div><div style="text-align: justify;">P7_TA-PROV(2011)0361 </div><div style="text-align: justify;">A7-0275/2011</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="color: blue; text-align: justify;"><b>Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sull'attuazione della direttiva sulla mediazione negli Stati membri, impatto della stessa sulla mediazione e sua adozione da parte dei tribunali (2011/2026(INI))</b></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Il Parlamento europeo ,</div><div style="text-align: justify;">– visti gli articoli 67 e 81, paragrafo 2, lettera g), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</div><div style="text-align: justify;">– vista la sua posizione del 23 aprile 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale(1) ,</div><div style="text-align: justify;">– viste le audizioni della commissione giuridica del 20 aprile 2006, del 4 ottobre 2007 e del 23 maggio 2011,</div><div style="text-align: justify;">– vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale(2) ,</div><div style="text-align: justify;">– visti l'articolo 48 e l'articolo 119, paragrafo 2, del suo regolamento,</div><div style="text-align: justify;">– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0275/2011),</div><div style="text-align: justify;">A. considerando che assicurare un migliore accesso alla giustizia è uno degli obiettivi principali della politica dell'Unione europea per istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e che il concetto di accesso alla giustizia dovrebbe, in tale contesto, includere l'accesso a un adeguato processo di composizione delle controversie per gli individui e le imprese,</div><div style="text-align: justify;">B. considerando che l'obiettivo della direttiva 2008/52/CE è quello di promuovere la composizione amichevole delle dispute, incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione fra questa e i procedimenti giudiziari,</div><div style="text-align: justify;">C. considerando che, al fine di facilitare l'accesso alla mediazione come valida alternativa al tradizionale approccio conflittuale e di garantire che le parti che ricorrono alla mediazione nell'Unione europea beneficino di un quadro legislativo prevedibile, la direttiva introduce principi comuni affrontando, in particolare, gli aspetti della procedura civile,</div><div style="text-align: justify;">D. considerando che oltre alla prevedibilità, la direttiva punta a istituire un quadro che preservi il principale vantaggio della mediazione, la flessibilità; che questi due requisiti dovrebbero guidare gli Stati membri al momento di redigere le leggi nazionali per l'attuazione della direttiva,</div><div style="text-align: justify;">E. considerando che la direttiva 2008/52/CE ha destato l'interesse anche dei paesi vicini e che ha esercitato un'influenza evidente sull'introduzione di una legislazione simile in alcuni di questi paesi;</div><div style="text-align: justify;">F. considerando che gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alla presente direttiva entro il 21 maggio 2011, con l'eccezione dell'articolo 10, per il quale la data di adempimento è stata il 21 novembre 2010, e che finora la maggior parte degli Stati membri ha riferito di aver completato il processo di attuazione o di completarlo entro il termine, e solo alcuni Stati membri non hanno ancora segnalato il rispetto delle disposizioni della direttiva, ovvero la Repubblica ceca, l'Austria, la Finlandia e la Svezia,</div><div style="text-align: justify;">G. considerando che il Parlamento europeo reputa importante esaminare le modalità di applicazione della legge da parte degli Stati membri per conoscere il parere di quanti praticano e utilizzano la mediazione e per individuare se e come potrebbe essere migliorata,</div><div style="text-align: justify;">H. considerando che, a tal fine, dovrebbe essere effettuata un'analisi approfondita dei principali approcci regolamentari degli Stati membri, per individuare buone pratiche e trarre conclusioni su eventuali ulteriori azioni a livello europeo,</div><div style="text-align: justify;">I. considerando che il piano d'azione della Commissione per l'attuazione del programma di Stoccolma (COM(2010)0171) prevede una comunicazione sull'attuazione della direttiva sulla mediazione nel 2013,</div><div style="text-align: justify;">J. considerando che è opportuno prendere in considerazione le modalità con cui gli Stati membri hanno attuato le principali disposizioni della direttiva sulla mediazione, in merito alla possibilità che le giurisdizioni propongano la mediazione direttamente alle parti (articolo 5), la garanzia di confidenzialità (articolo 7), il carattere esecutivo degli accordi derivati da una mediazione (articolo 6) e gli effetti della mediazione sui termini di decadenza e di prescrizione (articolo 8),</div><div style="text-align: justify;">K. considerando che la Commissione ha incluso nel suo programma di lavoro per il 2011 una proposta legislativa sulla composizione alternativa delle controversie,</div><div style="text-align: justify;">1. osserva che il requisito della confidenzialità stabilito dalla direttiva esisteva già nella legislazione nazionale di alcuni Stati membri: in Bulgaria, il codice di procedura civile precisa che i mediatori possono rifiutarsi di testimoniare su una controversia in cui hanno mediato; in Francia e in Polonia le leggi che disciplinano la mediazione civile stabiliscono disposizioni analoghe; osserva che, fra gli Stati membri, l'Italia adotta un approccio rigoroso nei confronti della confidenzialità della procedura di mediazione, mentre le norme svedesi sulla mediazione stabiliscono che la confidenzialità non è automatica e richiedono un accordo fra le parti in tal senso; reputa che sia necessario un approccio più coerente;</div><div style="text-align: justify;">2. osserva che, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva, la maggior parte degli Stati membri dispone di una procedura per conferire all'accordo transattivo di mediazione la stessa autorità di una decisione giudiziaria; nota che ciò è conseguito mediante la presentazione dell'accordo al tribunale o mediante la sua autenticazione notarile e che a quanto pare più legislature nazionali hanno optato per la prima soluzione, mentre in molti Stati membri l'autenticazione notarile e altresì un'opzione disponibile ai sensi del diritto nazionale: ad esempio, mentre in Grecia e in Slovenia la legge prevede che un accordo di mediazione possa essere applicato dai tribunali, nei Paesi Bassi e in Germania gli accordi possono acquisire carattere esecutivo come atti notarili, e in altri Stati membri, come ad esempio in Austria, ai sensi della normativa vigente, gli accordi possono acquisire carattere esecutivo in quanto atti notarili, senza che la pertinente normativa nazionale faccia espressamente riferimento a detta possibilità; invita la Commissione a garantire che tutti gli Stati membri che ancora non si sono conformati all'articolo 6 della direttiva vi si conformino senza indugio;</div><div style="text-align: justify;">3. è del parere che l'articolo 8, riguardante gli effetti della mediazione sui termini di decadenza e prescrizione, costituisca una disposizione essenziale in quanto assicura che le parti che scelgono la mediazione nel tentativo di comporre una disputa, non siano ulteriormente private del diritto di essere ascoltate in tribunale, a causa del tempo trascorso in mediazione; nota che a tal riguardo gli Stati membri non hanno segnalato nessuna questione; </div><div style="text-align: justify;">4. rileva che alcuni Stati membri hanno scelto di andare oltre i requisiti fondamentali della direttiva in due ambiti: gli incentivi finanziari per la partecipazione alla mediazione e i requisiti vincolanti di mediazione; osserva che tali iniziative nazionali contribuiscono a una composizione delle controversie più efficace e riducono il carico di lavoro dei tribunali;</div><div style="text-align: justify;">5. riconosce che l'articolo 5, paragrafo, 2, consente agli Stati membri di rendere obbligatorio il ricorso alla mediazione o di sottoporlo a incentivi o a sanzioni, sia prima che dopo l'inizio della procedura giudiziaria, a condizione che ciò non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario;</div><div style="text-align: justify;">6. constata che alcuni Stati europei hanno intrapreso varie iniziative per fornire incentivi finanziari alle parti che deferiscono cause alla mediazione: in Bulgaria, le parti ricevono un rimborso del 50% dell'imposta statale già versata per il deposito della causa in tribunale, se essa viene risolta con successo grazie alla mediazione, mentre la legge rumena prevede il rimborso totale della tassa giudiziaria, se le parti risolvono un contenzioso attraverso la mediazione; rileva che la legislazione ungherese prevede disposizioni analoghe e che in Italia tutti gli atti e gli accordi di mediazione sono esenti da imposte di bollo e tasse;</div><div style="text-align: justify;">7. osserva che, oltre agli incentivi finanziari, taluni Stati membri il cui sistema giudiziario è oberato hanno fatto ricorso a norme che rendono obbligatorio avvalersi della mediazione; nota che in tali casi le cause non possono essere depositate in tribunale fino a quando le parti non avranno prima tentato di risolvere le questioni tramite la mediazione;</div><div style="text-align: justify;">8. sottolinea che l'esempio più lampante è il decreto legislativo italiano n. 28 che punta a riformare il sistema giuridico e ad alleggerire il carico di lavoro dei tribunali italiani, notoriamente congestionati, riducendo i casi e il tempo medio di nove anni per risolvere un contenzioso in una causa civile; osserva che, come previsto, ciò non è stato accolto con favore dagli operatori, i quali hanno impugnato il decreto dinanzi ai tribunali e sono addirittura scesi in sciopero;</div><div style="text-align: justify;">9. sottolinea che, nonostante le polemiche, gli Stati membri la cui legislazione nazionale va oltre i requisiti di base della direttiva sulla mediazione sembrano aver raggiunto risultati importanti nella promozione del trattamento non giudiziario delle controversie in materia civile e commerciale; osserva che i risultati raggiunti, in particolare in Italia, Bulgaria e Romania, dimostrano che la mediazione può contribuire a una soluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie attraverso procedure adeguate alle esigenze delle parti;</div><div style="text-align: justify;">10. osserva che nel sistema giuridico italiano la mediazione obbligatoria sembra raggiungere l'obiettivo di diminuire la congestione nei tribunali; ciononostante sottolinea che la mediazione dovrebbe essere promossa come una forma di giustizia alternativa praticabile, a basso costo e più rapida, piuttosto che come un elemento obbligatorio della procedura giudiziaria;</div><div style="text-align: justify;">11. riconosce i risultati positivi conseguiti grazie agli incentivi finanziari previsti dalla legge bulgara sulla mediazione; ammette tuttavia che i risultati sono dovuti anche agli interessi manifestati da tempo per la mediazione dal sistema giuridico bulgaro, dal momento che la mediazione esiste dal 1990 e dal 2010 il Centro di regolamentazione delle controversie, composto da mediatori che lavorano a turno, fornisce quotidianamente servizi di mediazione gratuiti e informazioni alle parti in processi pendenti; rileva che in Bulgaria due terzi delle cause citate sono stati oggetto di mediazione e la metà di esse è stata portata a termine con successo in mediazione;</div><div style="text-align: justify;">12. prende altresì atto dei risultati positivi della legge rumena sulla mediazione: sono state stabilite disposizioni sugli incentivi finanziari ed è stato creato un Consiglio di mediazione, autorità nazionale per la pratica della mediazione e organo giuridico autonomo; osserva che quest'organo è esclusivamente dedicato a promuovere l'attività di mediazione, sviluppare corsi di formazione, preparare prestatori di formazione, rilasciare documenti che attestano le qualifiche professionali dei mediatori, adottare un codice etico e formulare proposte per ulteriore legislazione;</div><div style="text-align: justify;">13. ritiene che, alla luce di quanto precede, gli Stati membri saranno nel complesso per lo più in grado di attuare la direttiva 2008/52/CE entro il 21 maggio 2011 e che, mentre alcuni Stati utilizzano vari approcci normativi e altri sono un po' in ritardo, resta il fatto che la maggior parte degli Stati membri non solo ha applicato la direttiva, ma è di fatto in anticipo sui suoi requisiti;</div><div style="text-align: justify;">14. sottolinea che è più probabile che le parti disposte ad adoperarsi per comporre la propria controversia siano più propense a cooperare tra loro, anziché ad agire l'una contro l'altra; ritiene quindi che queste parti siano spesso più aperte a prendere in considerazione la posizione altrui e ad adoperarsi per risolvere le questioni soggiacenti alla controversia; considera che ciò ha spesso ha il vantaggio aggiuntivo di preservare la relazione che le parti avevano prima della controversia, elemento di particolare importanza nelle questioni familiari che coinvolgono i bambini;</div><div style="text-align: justify;">15. incoraggia la Commissione a esaminare, nella sua futura comunicazione sull'attuazione della direttiva 2008/52/CE, anche quei settori dove gli Stati membri hanno deciso di ampliare le misure della direttiva al di là dell'ambito di applicazione previsto;</div><div style="text-align: justify;">16. sottolinea le caratteristiche più agevoli degli schemi alternativi di composizione delle controversie, che offrono una soluzione pratica su misura; chiede alla Commissione, a tal proposito, di presentare rapidamente una proposta legislativa sulla composizione alternativa delle controversie;</div><div style="text-align: justify;">17. osserva che le soluzioni derivanti dalla mediazione e sviluppate tra le parti non potrebbero essere fornite da un giudice o una giuria; ritiene quindi più probabile che la mediazione porti a un risultato che sia reciprocamente accettabile o che soddisfi gli interessi di entrambe le parti; osserva che, conseguentemente, l'accettazione di un tale accordo è più probabile e che normalmente il livello di rispetto degli accordi oggetto di mediazione è alto;</div><div style="text-align: justify;">18. ritiene che siano necessarie una consapevolezza e una comprensione maggiori della mediazione e richiede ulteriori azioni a favore dell'istruzione, della sensibilizzazione alla mediazione, del rafforzamento del ricorso alla mediazione da parte delle imprese e dei requisiti per l'accesso alla professione di mediatore;</div><div style="text-align: justify;">19. è del parere che le autorità nazionali dovrebbero essere incoraggiate a sviluppare programmi per promuovere una conoscenza adeguata delle composizioni alternative delle controversie; reputa che tali azioni dovrebbero riguardare i principali vantaggi della mediazione, cioè i costi, il tasso di successo e l'efficienza in termini temporali, e dovrebbero coinvolgere avvocati, notai e imprese, in particolare le PMI, nonché docenti universitari;</div><div style="text-align: justify;">20. riconosce l'importanza di stabilire norme comuni per l'accesso alla professione di mediatore per promuovere una migliore qualità della mediazione e assicurare standard di formazione professionale elevati e l'accreditamento in tutta l'Unione;</div><div style="text-align: justify;">21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">(1) GU C 259 E del 29.10.2009, pag. 122.</div><div style="text-align: justify;">(2) GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><br />
<div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5992281473420542307.post-48004675242690734372011-08-31T05:57:00.000-07:002011-09-03T02:11:42.844-07:00Mediatori sempre più preparati professionalmente.<div style="text-align: justify;">Riporto di seguito la comunicazione di A.N.P.A.R, alla quale ci uniamo.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Riteniamo sia importante continuare nel sensibilizzare gli utenti, imprenditori e privati cittadini, del funzionamento dell'Istituto della Medazione/Conciliazione, a questo riguardo il mio invito a diffondere presso tutte le sedi uffici, circoli, associazioni e imprese, il " Manifestazione della Mediazione" pubblicato su questo Blog il 13 Agosto 2011.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">A presto.</div><div style="text-align: justify;">Giovanni Prati</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">_______________________</div><br />
<div style="text-align: justify;">MEDIATORI PROFESSIONALI: categoria di professionisti più' richiesti nei prossimi cinque anni in Europa</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Da una analisi condotta, dall'organismo internazionale di conciliazione & arbitrato dell'ANPAR iscritto al n. 24 del registro tenuto presso il ministero di Giustizia, a 18 mesi dell'entrata in vigore del D. Leg.vo 28/2010, sono sempre tanti i conciliatori che offrono la loro disponibilità a risolvere controversie extragiudiziarie a livello nazionale e trasfrontaliero.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">La novità principale, ad avallare quanto affermato,è data anche dall'emanazione del decreto n. 145/2011 del ministero di Giustizia entrato in vigore a partire dal 26 agosto, che ha rafforzato legislativamente la figura del mediatore che deve essere altamente professionalizzato. Per esercitare l'attività di mediatore professionale - riservato a tutti i laureati anche laurea triennale e agli iscritti agli ordini professionali - infatt, è necessario svolgere un periodo di tirocinio assistito partecipando ad almeno venti casi di mediazione svolti presso gli organismi iscritti. Stando così le cose, è chiaro che la mediazione civile offre un ventaglio di opportunità molto vasto: servono tutte le figure professionali diverse tra di loro per essere designati secondo le proprie specifiche competenze a risolvere ogni tipo di controversia sia nel campo civile che commerciale. Se, il buongiorno si vede dal mattino - 7.322 procedure di mediazione iscritte dal 21 marzo al 30 giugno 2011- dobbiamo riconoscere che aumentando questo trend il " conciliatore specializzato" diventerà una delle figure professionali più richieste non solo in Italia ma anche fra gli stati dell'U.E. E' pacifico - dice Pecoraro, presidente dell'associazione senza scopo di lucro - che è importante acquisire formazione qualificata per poi offrire la propria disponibilità ad organismi seri e di peso. La valutazione della formazione da parte di un responsabile scientifico di chiara fama nel settore delle A.D.R. (alternative dispute resolution) e la predisposizione nel regolamento di criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati a seconda della specifica competenza professionale ci proiettano come uno degli Stati primari più attenti agli interessi generali. Certo c'è amarezza da parte di quelli che non hanno interpretato bene le opportunità che questo nuovo istituto giuridico, ha offerto fin dal 2007. Per molti professionisti, infatti a partire dal 26 agosto molti professionisti, avvocati compresi, se vogliono svolgere anche l'attività di "mediatore professionale" dovranno seguire un corso formativo di 50 ore, dovranno svolgere un periodo di tirocinio assistito di due anni e partecipare ad almeno 20 casi di mediazione nel biennio. Mai opportunità più grande è stata offerta per lo svolgimento di un'attività professionale e per i tirocinanti promette Pecoraro, c'è una ulteriore buona novità la loro partecipazione alle 20 mediazioni, oltre che gratuita potrà essere anche remunerativa. </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><i>(fonte : Ufficio stampa - ANPAR)</i></span></div>Unknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-5992281473420542307.post-76451218792254153832011-08-26T03:10:00.000-07:002011-09-03T02:14:19.963-07:00DECRETO 6 luglio 2011, n. 145<div style="text-align: justify;"><b> </b></div><div style="text-align: justify;"><b>Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' sull'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010. (11G0187) (GU n. 197 del 25-8-2011 )</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br />
</b></div><div style="text-align: justify;"><u><b>Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/2011</b></u></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali; Udito il parere n. 2228/2011 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2011; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2011, e la successiva comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2011; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche agli articoli 3 e 17 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo, dopo le parole: «ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale», e prima delle parole «nell'ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o con qualifica di magistrato»; b) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si puo' avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia.». 2. All'articolo 17, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo, dopo le parole: «ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale», e prima delle parole «nell'ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o con qualifica di magistrato»; b) dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente periodo: «Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si puo' avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia.». </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="color: blue; text-align: justify;">Avvertenza: </div><div style="color: blue; text-align: justify;">Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi</div><div style="color: blue; text-align: justify;">dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. </div><div style="color: blue; text-align: justify;">Note alle premesse: </div><div style="color: blue; text-align: justify;">- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.</div><div style="color: blue; text-align: justify;">I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. ". </div><div style="color: blue; text-align: justify;">- Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo</div><div style="color: blue; text-align: justify;">60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle</div><div style="color: blue; text-align: justify;">controversie civili e commerciali.):"Art. 16. Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori. </div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5992281473420542307.post-17743848644956375812011-08-13T13:03:00.000-07:002011-08-26T03:13:07.774-07:00MANIFESTO della MEDIAZIONE<div align="center" class="MsoNormal" style="color: blue; margin-left: 18pt; text-align: center;"><b><u><span style="background-color: yellow;"></span>LA CONCILIAZIONE: UNO STRUMENTO DI GIUSTIZIA EFFICACE</u></b></div><br />
<div style="text-align: justify;">1. La mediazione, quale strumento di risoluzione delle controversie alternativo al giudice, è attaccata da più parti (avvocatura compresa) come qualcosa di inutile e costoso o addirittura dannoso e anticostituzionale; la verità è molto diversa e tali attacchi non solo sono spesso ingiustificati (salvo che da interessi di bottega), ma anche offensivi per chi conosce e pratica la mediazione come mediatore professionista da parecchi anni (e non è dunque mediatore dell’ultima ora).</div><div style="text-align: justify;">2. Ci si domanda cosa comprendano cittadini e imprese, poiché ciò che rischia di passare è che si tratti di uno strumento che invece di favorire la giustizia la rende più difficile e costosa; mentre la realtà è che la mediazione: 1) favorisce un accordo tra le parti in conflitto attraverso l’aiuto di un terzo professionista neutrale che facilita il dialogo e l’attenzione sugli aspetti più rilevanti della negoziazione/contrattazione; 2) è rapida (spesso basta una mezza mattinata) e poco costosa. In aggiunta a ciò, la legge attuale prevede la possibilità che l’accordo (ove omologato dal tribunale) abbia valore di titolo esecutivo (cioè, “semplificando”, abbia valore pari ad una sentenza immediatamente esecutiva), comporti sgravi fiscali e altri vantaggi per le parti.</div><div style="text-align: justify;">3. Per chi non ne avesse sentito parlare se non nell’ultimo anno, giova ricordare che la mediazione (o conciliazione) non è una novità italiana, ma esiste da tempo in tantissimi paesi europei ed extraeuropei (tra cui ad es. Stati Uniti, Cina, Argentina ecc.) e che la riforma italiana, entrata in vigore solo a fine marzo 2011, trae spunto da una direttiva della comunità europea che mira ad allargare il più possibile l’ambito dell’utilizzo della mediazione in tutti i settori dal diritto di famiglia, all’eredità, proprietà, commercio, società ecc.</div><div style="text-align: justify;">4. A differenza di ciò che avviene normalmente nelle aule dei tribunali, la mediazione favorisce il contatto diretto tra le parti attraverso la loro presenza contemporanea nello stesso luogo, la concentrazione di tutti –consulenti compresi- nello stesso tempo sugli stessi temi senza distrazioni. Tutto ciò permette di approfondire con l’aiuto del mediatore ogni aspetto concreto e personale degli interessi delle parti, mettendo a confronto diversi obiettivi e soluzioni possibili al fine di trovare un accordo soddisfacente per tutte, cosa che non accade avanti ad un giudice chiamato a dar torto o ragione, che applica regole astratte spesso lontane dalle specificità della situazione concreta.</div><div style="text-align: justify;">5. Al contrario, in una causa pendente gli avvocati si incontrano ogni morte di papa in udienza (ogni sei mesi quando va bene), i giudici cambiano, le parti non hanno occasione di contatto personale se non nei limiti ristrettissimi permessi dal giudice, ma di fatto non hanno spazio di esprimere il proprio punto di vista e di confrontarsi. In aula di tribunale non accade certo che più persone simultaneamente si incontrino e lavorino insieme, tenendo conto degli aspetti personali delle persone coinvolte, guardando ai bisogni di ciascuno, andando oltre le barriere emotive, di razza, ruoli, sesso, professioni; mentre è ciò che avviene avanti al Mediatore Professionista.</div><div style="text-align: justify;">6. La verità è che la mediazione è un’occasione irripetibile; l’occasione “con la O maiuscola” e se fallisce difficilmente alle parti si presenteranno altre occasioni per trovare un accordo. Si tratta di un’occasione unica perché il livello di energie spese da tutti è altissimo; tutti sono concentrati e presenti. E’ un’incontro di lavoro, una negoziazione che si avvantaggia dell’assistenza di un terzo mediatore neutrale che agisce come facilitatore.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">7. Rispetto ai problemi della giustizia ordinaria la mediazione può certo in parte aiutare ad alleggerire gli arretrati e la lentezza della giustizia civile, ma certo non ne risolve i problemi che restano. Invece è vero il contrario, che il successo pieno della mediazione dipende da una giustizia civile più celere e garantista dei diritti del creditore; infatti solo così un debitore che abbia interesse a dilazionare i propri obblighi attraverso una causa civile infinita sarà più portato a negoziare in mediazione.</div><div style="text-align: justify;">8. Rispetto all’obbligatorietà della mediazione civile prevista dalla legge in alcuni casi, teniamo a far sapere ad ogni cittadino che questa non solo è rispettosa della costituzione italiana e della direttiva Europea ma è certamente utile in questa fase a far conoscere l’istituto; rispetto alle critiche sui costi che sarebbero alti e inaccettabili teniamo ad evidenziare come i costi sopportati dalle parti in causa e dallo Stato per la giustizia ordinaria civile siano certamente enormemente maggiori di quelli sopportati per la mediazione dalla collettività e dai singoli cittadini coinvolti.</div><div style="text-align: justify;">9. Per concludere, la mediazione come introdotta dalla riforma pur se migliorabile, ha il pregio di far conoscere la mediazione, di avere tempi rapidissimi di risoluzione (spesso basta una mattinata), dei costi certi e contenuti, di garantire un futuro al rapporto preesistente tra le parti; tutto ciò risponde alla maggior domanda di giustizia in questo tempo storico e la cui risposta non può essere fatta solo di un maggior numero di sentenze del giudice. </div><div style="text-align: justify;">10. [Tra gli aspetti migliorabili della legge forse la mediazione obbligatoria potrebbe essere costituita da una sessione congiunta informativa per le parti (come in Spagna) e i costi -ove una sola delle due parti proceda comparendo in mediazione dopo la domanda- potrebbero essere forfetizzati e/o compensati con eventuali spese di giudizio quali ad esempio il pagamento del contributo unificato o simili.] </div><br />
<br />
<div style="text-align: left;"> Il presente articolo è sottoscritto da: <i> </i></div><div style="text-align: justify;"><i>Andrea Cimatti, Carmen Chinni, Alberto Cocchi, Pasquale Colonna, Valentina Corradi, Alessandra Delli Ponti, Tiziano Dozza, Michele Draghetti, Barbara Laziosi,Alessandro Martini,Silvia Missio,Monica Morelli, Francesco Moruzzi, Andrea Palumbi, Francesco Pifferi, Giovanni Prati - </i></div><div style="text-align: justify;"><i> <span style="font-size: small;"> </span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span style="font-size: small;"> </span><span style="font-size: small;">( Mediatori presso la CCIAA di Bologna) </span></i><span style="font-size: x-small;"><br />
</span></div><span style="font-size: x-small;"><br />
</span><br />
<div style="background-color: white;"><span style="font-size: small;"><b>" <span style="color: blue;">Scoraggia la lite. Favorisci l'accordo ogni volta che puoi. Mostra come l'apparente vincitore sia </span></b></span></div><div style="background-color: white;"><span style="font-size: small;"><b><span style="color: blue;"> spesso un reale sconfitto...in onorari, spese e perdita di tempo."<i> ( Abraham Lincoln )</i></span></b></span></div><span style="font-size: x-small;"><br />
</span><br />
<span style="font-size: x-small;"><span style="background-color: #f3f3f3;"></span><br />
</span><br />
<br />
<br />
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5992281473420542307.post-58330799022980437792011-07-12T10:32:00.000-07:002011-09-03T02:15:26.405-07:00Previsioni modifiche al D.Lgs. 28/2010Riporto di seguito comunicato stampa del 12/07/11<br />
<br />
Giovanni Prati<br />
_________________________________________<br />
<div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">COMUNICATO STAMPA A.N.P.A.R. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">(Associazione Nazionale per l'Arbitrato & la Conciliazione)</span></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Una stretta necessaria quella di Via Arenula con il prossimo decreto ministeriale. Saranno molte ed importanti le correzioni che quasi ncertamente saranno regolamentate. Le modifiche riguarderanno una</div><div style="text-align: justify;">specifica specializzazione dei conciliatori e sensibili ritocchi alle tariffe, sulle materie il cui esperimento del tentativo di conciliazione è obbligatorio. Questi sono correttivi che quasi certamente richiederà la Corte Costituzionale a prescindere dall'art. 5 del D.leg. 28/2010 e che all'ufficio legislativo del Ministero hanno già approntato e che saranno pubblicati sulla G.U. prossimamente.</div><div style="text-align: justify;">Sulla professionalità del conciliatore e sull'abbassamento della tariffa in caso di mancata adesione, ANPAR è pienamente d'accordo. Si dice anche di un'eventuale imposizione di tirocinio per i più giovani (forse per mediatori con laurea triennale), su questo il nostro presidente, ha affermato che non è e non può essere d'accordo. Non è possibile dice, Pecoraro, mortificare l'intelligenza dei giovani che hanno fatto, stanno facendo e faranno bene nella mediazione.</div><div style="text-align: justify;">"Leggerò attentamente il D.M. e se, necessario provvederò ad inoltrare ricorso al TAR., anche per il fatto di non essere stato "sentito" quale rappresentante dell'associazione regolamentata ai sensi dell’art. 26 d.lgs. 206/2007 art 2 comma 2, l'unica a rappresentare gli interessi legittimi dei mediatori". Professionalità sempre e per tutti ma, discriminazione mai.</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5992281473420542307.post-33558776624617598552011-07-05T04:03:00.000-07:002011-09-03T02:16:13.938-07:00Mediazione - una sana deprocessualizzazioneRiporto sul Blog articolo di Raffaello Lupi del 30/06/11.<br />
A presto<br />
<br />
<i>Giovanni Prati </i><br />
_______________<br />
<div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Mediazione, ovvero una sana deprocessualizzazione</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Non sto a parafrasare la bozza di decreto sulla “mediazione fiscale”, perché la cultura dei materiali, dell’articolo che recita che.. dell’arresto giurisprudenziale (ah ah) secondo cui, degli appelli al legislatore perché corregga i suoi precedenti errori, non porta da nessuna parte. Anzi, magari non portasse da nessuna parte, perché porta proprio al baratro, cioè alla graduale atrofizzazione della capacità di ragionare. </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Però una cosa è chiara ed è positiva, cioè che pian piano si capisce la sterilità della via processuale al diritto tributario, dove invece l’istituzione di riferimento è l’autorità amministrativa, ed il vero contraddittorio si ha tra lei ed il contribuente, o meglio chi lo assiste.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Contribuente e ufficio non sono due parti che litigano , tra cui il giudice deve decidere a chi dare ragione, e per questo l’espressione “parte pubblica” o “controparte” nei processi tributari, già mi fa venire i brividi. Gli uffici fiscali non sono un cliente che non vuol pagare, o un coniuge separato, che vuole ottenere il massimo, o un danneggiato dallo scontro automobilistico , che si inventa malanni inesistenti per avere un risarcimento maggiore. Il contenzioso dovrebbe essere una rara patologia, che si verifica solo davanti a una questione di principio insuperabile, oppure quando il contribuente fa davvero ostruzionismo, oppure quando l’ufficio fiscale è oltremodo deresponsabilizzato e dice “sai che c’è facciamolo decidere al giudice”, oppure “lei ha ragione ma faccia ricorso”.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">E’ più comodo per gli uffici, per i seguaci della visione accademico avvocatesca del diritto tributario, dove “causa che pende causa che rende”, e poi per i corrotti , dove una sistemazione ragionevole della pratica, che dovrebbe essere un diritto, si trasforma invece in un favore.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Quindi la mediazione fiscale va nella strada giusta, tecnicismi a parte, della deprocessualizzazione del diritto tributario, che non si prestava ad avvenire solo a colpi di accertamento con adesione, congegnato infatti col sistema del ricorso in opposizione, del riesame da parte di chi aveva emesso l’atto, che quindi non aveva margini sufficienti per “smentire se stesso”.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Il grande successo dell’accertamento con adesione avrebbe potuto essere anche maggiore se vi fosse stato “un filtro” e le commissioni tributarie di un tempo, prima della tassazione attraverso le aziende, nacquero come una sorta di filtro di rideterminazione della pretesa. Perchè il contribuente che evade non è un criminale, ma un commerciante, un artigiano, un uomo rispettabile, che fa parte dei ceti produttivi, e – come diceva Orwell – quando si tratta di pagare le tasse nessuno è patriota, oppure, come dico io su http://www.fondazionestuditributari.com/ “le tasse si pagano quando qualcuno te le chiede”, ed in effetti anche su questo blog abbiamo già detto che il problema non è la lotta all’evasione, ma la richiesta delle imposte http://raffaellolupi.postilla.it/2010/11/17/lotta-allevasione-o-richiesta-delle-imposte/ </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Dove la tassazione attraverso le aziende, con la sua minuzia ragionieristica, non arriva, il fisco ha una idea molto vaga della possibile ricchezza e allora “la spara”, l’ha sempre sparata e sempre la sparerà, avanzando una ipotesi per ordine di grandezza … ed è normale che molti contribuenti protestino, ma a qualcuno andrà bene, e intanto lì un pò di lavoro l’abbiamo fatto … per gestire le proteste serve una rideterminazione dove interloquire, che però deve essere non dico in campo neutro, ma almeno non proprio davanti allo stesso organo che aveva effettuato la prima determinazione, che si scoprirebbe a “fare sconti” troppo altri, e indurrebbe tutti a ricorrere.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Per questo “ci starebbe” concettualmente anche la reformatio in peius, e serve un organo in parte terzo, e una proposta di mediazione, con un sistema che in prospettiva dovrebbe essere esteso sempre più, anche oltre i 20 mila euro. In modo da poter “processare meno processare meglio”, come scrivevamo qualche anno fa su Dialoghi.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Raffaello Lupi</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">( fonte : http://raffaellolupi.postilla.it/)</span></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5992281473420542307.post-33078063655077387542011-07-03T10:50:00.000-07:002011-09-03T02:17:10.959-07:00Mediazione in Inghilterra e Galles<div style="text-align: justify;">Riporto di seguito l'intervento di Maria Memoli, che ci illustra con particolare acume l'importanza che riveste la mediazione nei paesi anglosassoni, nello specifico in Inghilterra e nel Galles. </div><div style="text-align: justify;">Anche il nostro Paese sta portando avanti questa cultura dell'ADR (Risoluzione Alternativa delle Controversie) con ritardi tuttavia incolmabili rispetto agli altri Paesi, non solo verso quelli di diritto common law ma anche di civil law.</div><div style="text-align: justify;">Le caste di potere, siano queste legate ad Ordini professionali o meno, continueranno ad ostacolare questo progetto di crescita culturale, più concentrati a tutelare i propri interessi che quelli dei propri assistiti, ma prima o poi dovranno arrendersi davanti all'evidenza dei fatti, perche non c'è più tempo e spazio per continuare a litigare all'infinito, soprattutto il più delle volte senza ottenere giustizia. </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><i>Giovanni Prati</i></div><div style="text-align: justify;">_______________</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Mediazione in Inghilterra e Galles Relazione di Maria Memoli, MBA, solicitor e Mediatore accreditato Law Society membro nazionale del Consiglio dell’Ordine di Avvocati Convegno ROMA - 28 giugno 2011</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><b>Che cosa è la mediazione?</b></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">E’ un metodo per risolvere le controversie senza la necessità di recarsi in Tribunale. Le due parti in contenzioso sono assistite da una "terza parte indipendente" (un mediatore) per giungere ad un accordo. Si tratta di un processo del tutto volontario e può avvenire solo se entrambe le parti sono d'accordo. Non può essere unilaterale. La mediazione è uno strumento di diplomazia molto valido nel mondo degli affari.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Dovreste essere tutti a conoscenza dei diversi sviluppi che la Mediazione ha avuto in tutto il mondo secondo la recente direttiva CE. I governi di tutti i paesi possono influenzare la ADR (Alternative Dispute Resolution) per sviluppare una disciplina comune. Tuttavia, oggi mi è stato chiesto di parlare con voi di mediazione da un punto di vista inglese e gallese, e quindi vi parlero’ in breve delle proposte del nostro governo e della direzione politica nella ADR.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">In Inghilterra e in Galles la mediazione è stata utilizzata negli ultimi 10 anni circa dopo le drastiche riforme apportate da Lord Woolf al contenzioso civile. E 'un buon modo di risoluzione delle controversie e può essere utilizzato in una vasta gamma di settori del contenzioso quali:</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Famiglia</div><div style="text-align: justify;">Contratto / civile</div><div style="text-align: justify;">Commerciale</div><div style="text-align: justify;">Rapporti di vicinato</div><div style="text-align: justify;">Diritto del lavoro</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Il ruolo del mediatore è quello di "facilitare" una discussione in cui entrambe le parti di una controversia raggiungono un risultato accettabile per entrambe le parti. È importante che il mediatore sia completamente indipendente, obiettivo, non giudicante, e che non consigli o dia indicazioni, ma può comunque interpretare un ruolo di “avvocato del diavolo" e cercare di capire le problematiche della controversia per facilitare la discussione. E’ importante seguire una procedura "equa" per le ragioni che esporrò attraverso alcuni esempi di casi.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><b>La mediazione è confidenziale</b></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">L'intero processo di mediazione è del tutto confidenziale; le condizioni dell'accordo di mediazione restano riservate, e non deve essere comunicato a nessun soggetto che non abbia avuto parte nella mediazione. Poiché è un accordo volontario, non puo’ essere reso esecutivo da parte del giudice. Tuttavia, se non viene raggiunto alcun accordo, si aprira’ un contenzioso giuridico e la controversia sara’ discussa in tribunale nel solito modo.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">È interessante notare che la sentenza Farm Assist Ltd (in liquidazione) v Il Segretario di Stato per l'ambiente, l'alimentazione e gli affari rurali (n. 2) (2009) EWHC 1102 (TCC) è il primo caso mai verificatosi dove un giudice inglese ha respinto l'istanza da parte di un mediatore di non citare un particolare testimone. In tale caso vi era un motivo specifico che spinse il Giudice a prendere questa decisione, che spiegherò in seguito. Tale sentenza offre una sintesi utile dei principi di riservatezza, privilegio e non pregiudizialita’ nella mediazione secondo il diritto inglese e gallese, ed è un buon punto di riferimento per capire e considerare questi principi molto importanti anche dal punto di vista piu’ generale.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">E’ degna di nota anche una decisione dell'anno precedente (Cumbria Waste Management Limited, Lakeland Waste Management Limited contro Baines Wilson (A Firm) 2008 EWHC 786 (QB). Il giudice ha rifiutato di ordinare la divulgazione di documenti e comunicazioni all'interno di una mediazione, in modo da sostenere i principi di "riservatezza" e "non pregiudizialita’" e inoltre ha convenuto che la divulgazione non è applicabile al di fuori del "sanctum" del processo di mediazione. Questo principio rimane in vigore.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Allora perché è la sentenza Farm Assist e’ stata un caso diverso?</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Diversamente da Lakeland Waste Management (Gestioni Rifiuti) e Baines Wilson, nel caso Farm Assist (L’Azienda Agricola) erano in discussione accuse di malafede e domande sul processo di mediazione stesso, piuttosto che la controversia di fondo tra le parti. Il principio "nell'interesse della giustizia" (molto importante nel nostro sistema giuridico) deve prevalere sopra ogni altra cosa ed è per questo che il caso Farm Assist è andato oltre e ha guardato il processo piuttosto che la controversia vera e propria. Ecco perché il processo di mediazione deve essere scrupoloso. Ora proviamo ad esaminare in quali casi le parti scelgono la mediazione come un processo alternativo alla risoluzione giudiziaria della controversia.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><b>Perché scegliere di mediazione?</b></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">La ragione principale è che le parti mantengono il controllo della situazione e possono influenzare il risultato finale attraverso il processo di mediazione piuttosto che sottoporsi ad un contenzioso, spesso acrimonioso, che puo’ richiedere molto tempo, può risultare molto costoso e di frequente troppo stressante; e dove infine le parti possono perdere il controllo del processo.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><b>La regolamentazione della mediazione in Inghilterra e Galles</b></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Non esiste un regolamento per la mediazione in Inghilterra e Galles. Ci sono una serie di enti di formazione, ma chiunque può definirsi un mediatore.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">E 'difficile fornire dati precisi sul numero di mediatori - alcuni possono essere accreditati con più di un ente di formazione.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">La Mediazione puo’ essere finanziata con fondi pubblici dei servizi legali e richiede l'accreditamento presso un organismo riconosciuto come la Law Society.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Gli Avvocati (ed altri esercenti della professione legale) possono fare pratica come mediatori, ma devono essere accreditati separatamente per essere finanziati con fondi pubblici per il lavoro di mediazione.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><b>Assistenza Nazionale Telefonica per la Mediazione</b></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">La “National Mediation Helpline” fornisce consulenza telefonica sull'utilizzo di un mediatore nelle controversie civili – recupero crediti, diritto del lavoro, forniture di beni e servizi, o problemi di alloggio.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><b>Il supporto governativo alla Mediazione</b></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">La chiara intenzione del governo è quello di deviare i casi dai tribunali ove possibile, risparmiando tempo e spese alle parti e alleggerire il numero di cause discusse in tribunale.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">“La mediazione affida la responsabilità di decidere l’esito di una controversia alle parti interessate piuttosto che ad un terzo, come per esempio un giudice. In questo senso, si può dare ai soggetti un senso di controllo sul loro futuro, riducendo al minimo il costo finanziario ed emotivo da sopportare per raggiungere una soluzione”.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">(Il ministro della Giustizia Jonathan Djanogly)</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Il ministro Djanogly ha commentato che i dipartimenti governativi e i loro enti si impegnano a favorire metodi di ADR, e che intendono accelerarne l'uso. Negli ultimi anni il "Pledge ADR" del governo ha risparmiato allo stato una spesa stimata a £ 360m. Tuttavia egli ritiene che si possa fare di piu’ che agire solo a livello del governo centrale e sta cercando un modo per farlo. Egli sostiene inoltre che si possa risparmiare molto anche al di fuori del governo centrale e intende promuovere i benefici per le imprese e le amministrazioni locali di impegnarsi verso l’ADR.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Il ministro Djanogly intende poi realizzare un servizio di mediazione per le controversie di piccola entità. Inizialmente (prima del 2007) era stato detto che il focus principale della mediazione fosse sui casi “fast” e “multi-track”, perché era ritenuto antieconomico cercare di ottenere una mediazione tra le parti in cause di valore più basso.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Tuttavia, a seguito di un primo caso a Manchester, la mediazione è stata implementata in tutto il sistema giudiziario HMCS (Court Service di Sua Maestà). Al giorno d’oggi vi sono circa 20 mediatori, che hanno gestito fino ad ora oltre 10.000 casi, per un periodo di 2 anni. Questo risultato e’ stato possibile anche grazie ad una nuova iniziativa – la mediazione telefonica - dove 15.000 parti sono state in grado di risolvere i loro casi in fretta in modo efficiente e con poco o nessun costo, senza muoversi di casa. Il livello di soddisfazione per questo servizio, ci viene detto dal ministro è eccezionale – superiore al 90%</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><b>Corte d'Appello</b></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">La schema di mediazione della Corte d'Appello per i casi al di fuori del diritto di famiglia è amministrato dal Centro per la risoluzione delle controversie efficaci (CEDR)</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Questo gruppo include mediatori CEDR con esperienza in un’ampia gamma di discipline tra cui commerciale, lesioni personali, assicurazione, spedizione, lavoro, proprietà intellettuale. Durante il suo primo anno di operato, da maggio 2003, il gruppo ha raggiunto un tasso di insediamento di mediazione del 68%.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Il costo attuale di una mediazione, salvo quanto previsto dal tribunale, è £ 850 + IVA per parte.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><b>Diritto del Lavoro</b></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Una ricerca sull’utilizzo della mediazione giudiziaria nei tribunali del lavoro è stata pubblicata nel 2010.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Le conclusioni di questa analisi sono che la mediazione giudiziaria nel mondo del lavoro non ha portato benefici tali da superare i costi e di conseguenza il servizio non deve essere implementato a livello nazionale.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Questo è dovuto in parte al fatto che esistono gia’ una varietà di servizi e tecniche alternative di risoluzione delle dispute di lavoro, come per esemptio il servizio offerto dall’ ACAS (Servizio arbitrato, conciliazione e consultivo)</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">E il futuro?</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><b>Diritto di Famiglia</b></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Diritto pubblico (in cui lo stato può rimuovere un minore dai suoi genitori) -</div><div style="text-align: justify;">La durata media di un caso nel 1989 era di 12 settimane. Nel 2009 è stato di 53 settimane. Ciò riflette in parte le pressioni enormi che gravano sul sistema giudiziario.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Diritto privato -</div><div style="text-align: justify;">Nel 2006 11100 minori sono stati oggetto di un procedimento privato da parte di un tribunale per questioni di residenza, contatti o altro. Nel 2009 questo numero era salito a 127.000. I genitori si rivolgono sempre più di frequente ai tribunali per risolvere le controversie che riguardano i figli. Tuttavia, il numero di mediazioni familiari a spese pubbliche è passato da 400 per anno nel 1997 a circa 14.600 nel 2010.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Diversi cambiamenti sono già avvenuti nel settore del diritto di famiglia, in modo che valutazioni iniziali pre-mediazione possano aver luogo. Questa pratica è entrata in vigore il 6 aprile di quest'anno. Anche in questo caso si tratta di un processo volontario, le parti non saranno costrette a procedere con la mediazione, ma sarà necessario passare attraverso un incontro con un mediatore in modo che nei casi finanziati privatamente le coppie in procinto di separarsi conoscano e comprendano quali sono le varie opzioni prima di poter accedere ai tribunali, evitando così una lunga battaglia in giudizio.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Questo non è lo stesso che dire che la mediazione sarà obbligatoria – le parti non possono essere costrette ad accettare. Il ministero della Giustizia afferma che il 70 per cento di coloro che partecipano alla mediazione raggiungono una soluzione totale o parziale.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><b>Giustizia civile</b></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Il ministro ha affermato che la mediazione dovrebbe essere al centro del sistema giustiziario e non ai margini. Troppe richieste vengono portate in tribunale dalle imprese causando costi elevati e sproporzionati. Egli sostiene che l'amministrazione della giustizia civile e’ diventata troppa complessa, burocratica e inefficiente - molto spesso le questioni finiscono in tribunale anche se non c’e' bisogno. In realtà molti casi non dovrebbero essere discussi in tribunale e questo stato di cose merita una revisione.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Con l'avvento dei casi di Conditional Fee Arrangement ( accordi condizionali ) molti casi possono essere aperti con rischi molto bassi per gli i ricorrenti e la minaccia di costi molto elevati per i convenuti.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Lord Justice Jackson ha condotto una revisione dei costi del Contenzioso Civile e ha emesso una serie di raccomandazioni sui finanziamenti pubblici e gli accordi in merito alle spese legali. Una delle raccomandazioni è quella di riformare radicalmente gli accordi di Conditional Fee Arrangement e ripristinare l'equilibrio tra i ricorrenti e i convenuti.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><u>La strategia del governo per la riforma del sistema della giustizia civile si basa sui seguenti principi:</u></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">-Snellire le procedure – per accelerare il decorso della giustizia</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">-<b>La responsabilità personale</b> – fare in modo che i cittadini assumano una maggiore responsabilità per la risoluzione delle loro dispute</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">-<b>Proporzionalità -</b> in modo che i processi di forniscano "value for money", un rapporto equilibrato tra i costi e il risultati</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">-<b>Trasparenza</b> - in modo che vi siano informazioni chiare sulle varie opzioni per la risoluzione delle controversie</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Ho accennato prima ai casi di “piccola” mediazione. Il governo sta consultando la proposta di introdurre ricorso automatico alla mediazione per tutte le cause di modesta entità (probabilmente fino a £ 15.000). Per la prima volta, la mediazione diventerebbe parte del processo di corte. Per le cause il cui valore superiora le £ 100.000, il governo propone di introdurre le sessioni di informazioni alla mediazione. Lo scopo sarebbe per le parti di ascoltare direttamente dal mediatore quali benefici porterebbe un processo di mediazione.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Va da se’ che non tutti i casi sono appropriati alla mediazione. Il governo prevede certamente che vi siano delle deroghe al principio, ma solo in casi eccezionali.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><b>Mediazione per l'Inghilterra e il Galles nel 21 ° secolo</b></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Inghilterra e Galles hanno fatto il possibile per attuare la direttiva europea sulla mediazione civile e commerciale entro il 21 maggio di quest'anno. Alcune delle disposizioni della direttiva sono già state inserite nelle norme di procedura. E’ da notare che la direttiva copre solo "le controversie transfrontaliere", ma Inghilterra e Galles vi e’ un desiderio di estendere le disposizioni alle mediazioni domestiche. Alcuni esempi sono:</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">- Le Dichiarazioni formulate nel corso delle mediazioni negoziate dovrebbero essere esecutive senza bisogno di procedimenti giudiziari</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">- Deve esserci protezione sia per i mediatori che per i fornitori di mediazione qualora questi siano obbligati a rilasciare dichiarazioni o testimoniare</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">- Non puo’ essere decorso il termine di prescrizione per poter iniziare un procedimento di mediazione.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Queste riforme si aggiungono alle principali riforme introdotte da Lord Woolf 10 anni fa.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">La consultazione per le proposte di riforma si chiude il 30 giugno 2011.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">L'esito di questa consultazione sarà interessante.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Conclusione – punto di vista personale!</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Ci sarà sempre uno spazio per la mediazione nelle circostanze adatte. La mia opinione è che dovrebbe rimanere volontaria. La Mediazione forzata non funziona, in quanto richiede due parti consenzienti al processo. So che in Italia questo è un problema molto controverso e forse ho toccato un punto dolente, sottolineo che questa è la mia opinione personale.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Affinche’ la mediazione sia utile e abbia un valore non deve essere codificata e regolamentata, ma deve essere lasciato spazio ad una mentalita’ flessibile e ad uno spirito di creativita’, che e’ fondamentale nella mediazione.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Le spese legali legate al ricorso del tribunale e le tempistiche delle pratiche amministrative e giudiziarie potrebbero aggravarsi con proporzioni così elevate che e’ comprensibile come i governi vogliano risparmiare. Ma a quale costo? Forzare il processo di mediazione imponendolo alle parti e’ contrario all'etica di tutta la mediazione - che è consensuale e non contraddittoria.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Esistono gia’ tensioni tra la riforma del governo di Sua Maestà per il patrocinio gratuito e i professionisti legali. La Law Society di Inghilterra e Galles, come organo rappresentante della professione legale esercita forti pressioni per conto dei suoi membri con il supporto anche di altri ordini (notai e magistrati per citarne alcuni). E’ la tensione del passato, di potere-v-soldi! Il Governo dovrebbe essere aperto ad ascoltare il punto di vista del consumatore e dei professionisti che operano nel ambito del diritto.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">La Law Society di Inghilterra e Galles desidera che tutti i paesi riconoscano ”The Rule of Law” (il ruolo di giustizia esercita dello Stato), e per ogni cittadino il diritto di accedere alla giustizia. La mediazione ha un ruolo da svolgere nell’ambito del contenzioso giudiziario e la sua importanza in molti campi aumenterà con il tempo. Tutti i paesi possono imparare l'uno dall'altro facendo propri alcuni principi ed inserendoli nella propria cultura.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Grazie per la Vostra Attenzione</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Maria Memoli, solicitor, MBA, Mediatore accreditato</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><i><span style="font-size: x-small;">(fonte www.foroeuropeo.it)</span></i></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5992281473420542307.post-16951194133869198522011-06-22T12:52:00.000-07:002011-06-22T14:14:38.241-07:00Relazione sui disegni di legge n. 2329 e 2534<div style="text-align: justify;">Di seguito riporto la relazione del Presidente dell'A.N.P.A.R. anticipata dalla mail pervenutami.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Il mio ringraziamento personale.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Giovanni Prati</div><div style="text-align: justify;">___________</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Alle assurde richieste delle multinazionali del diritto, Giovanni Pecoraro dell’A.N.P.A.R. così ha risposto alla Commissione Giustizia del Senato: IMPROPONIBILE la richiesta di eliminazione dell’obbligatorietà ed INAMMISSIBILE la difesa obbligatoria nella mediazione da parte degli avvocati, perché la volontà dei cittadini è sovrana e non può essere “coartata” da nessuno. Per l'obbligatorietà è utile attendere la decisione della Corte Costituzionale. NO anche alla territorialità, in quanto in alcuni casi è possibile la Mediazione on-line, ha affermato Pecoraro. Nella mediazione deve essere tutelata sempre e comunque la parte più debole. Da tempo i cittadini sottoscrivono clausole contrattuali dove il foro competente spesso è nella città di residenza della sede legale o all’estero della parte che “obbliga” a sottoscrivere il contratto (vedi compagnie aeree o assicurative). Un NO secco, continua Pecoraro, è stato dato per l’ampliamento delle ore formative e dell’aumento delle tariffe, affermando che la commissione su queste cose ha dato già parere favorevole, anzi all’audizione c’è stato qualcuno dell’avvocatura che ha affermato che 50 ore per gli avvocati sono anche troppe. Due gli interrogativi rimasti senza risposta rivolti al presidente Berselli.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Primo interrogativo:</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Il cittadino in un caso di malasanità chi preferirebbe come mediatore un medico o altro soggetto professionale?</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Secondo interrogativo:</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Dov’è ravvisabile nel programma formativo una qualsiasi regola che altri professionisti non siano in grado di comprendere?</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Un forte SI - fatto proprio anche da interventi successivi- è stato quello sulla ELIMINAZIONE DELLA PROPOSTA -sia se, richiesta dalle parti che avanzata dal mediatore.E' su questa eliminazione che debbono concentrarsi tutti gli organismi di conciliazione. Si prega dare ampia diffusione. </div><div style="text-align: justify;">_______________</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">RELAZIONE</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Relazione sui disegni di legge n. 2329 e 2534, in materia di nuova disciplina della mediazione civile e commerciale.</div><div style="text-align: justify;">L’Associazione Nazionale per l’Arbitrato & la Conciliazione (L’A.N.P.A.R.) –, senza scopo di lucro – l’unica ad aver acquisito il diritto ai sensi dell’art. 26 d.lgs. 26/2007 art 2 comma 2, di essere “sentita”, ai fini delle elaborazioni di piattaforme comuni, proposte da altri Stati membri, ove partecipa il ministero di Giustizia.</div><div style="text-align: justify;">Infatti, l’attività di mediatore/conciliatore, è divenuta professione regolamentata a seguito dell’entrata in vigore del D. Leg. 28/2010 dunque il mediatore professionale deve essere tutelato da associazioni rappresentative sul territorio nazionale-</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">ESPRIME,</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">viva preoccupazione per alcuni dei contenuti avanzati nei DDL n. 2329 e 2534, che potrebbero snaturare le caratteristiche qualificanti della mediazione civile e commerciale, finendo per disincentivarne l'utilizzo e vanificare la reale efficacia dell'istituto, anche in termini di deflazione del contenzioso.</div><div style="text-align: justify;">Per questo motivo, a parte quanto detto verbalmente all’audizione avanti a quest’On. Commissione, mi permetto di presentare la seguente relazione che consegno nelle mani della S.V. ill.ma, quale Presidente della Commissione, al fine di vagliare punto per punto le richieste di cui ai DDL presentati e le proposte agli stessi da parte dell’ente che rappresento, molte delle quali condivisibili e altre non</div><div style="text-align: justify;">accettabili. L’esame della presente relazione parte dall’analisi dei documenti allegati ai DDL, dai pareri di questa commissione già espressi in passato e per ultimo della ordinanza “interlocutoria” del TAR Lazio.</div><div style="text-align: justify;">Premesso che, i primari interessi dei cittadini sono quelli previsti dalla Carta Costituzionale, più specificatamente:</div><div style="text-align: justify;">• art.. 2 "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singole sia nelle formazioni sociali";</div><div style="text-align: justify;">• art. 4 "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”;</div><div style="text-align: justify;">• art. 13 " La libertà personale è inviolabile";</div><div style="text-align: justify;">• art. 22 " Nessuno può essere privato della capacità giuridica (o di agire) ";</div><div style="text-align: justify;">• art. 50 "Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità”;</div><div style="text-align: justify;">• art. 111 "La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.......omissis... La legge ne assicura la ragionevole durata ".</div><div style="text-align: justify;">Affermato quanto sopra, è erroneo il definire che bisogna dare “prontamente seguito a modifiche legislative, perché le maggiori associazioni rappresentative del mondo forense si sono fatte carico di proposte, nel primario interesse del sistema e dei cittadini”. Diciamo che solo alcuni dei grandi studi professionali civilistici</div><div style="text-align: justify;">hanno movimentato il dibattito per garantirsi posizioni personali privilegiate.</div><div style="text-align: justify;">Non si spiega altrimenti come mai su circa 100 ordini professionali di avvocati più di cinquanta sono organismi di conciliazione, di questi dieci sono anche enti formatori e su circa 220.000 avvocati più del 50% sono già mediatori. Se, l’altra metà non lo è e perché sono stati distratti dalla campagna avversa alla mediazione civile e/o convinti che il nuovo istituto giuridico di risoluzione di controversie in materia civile e commerciale non avrebbe avuto storia.</div><div style="text-align: justify;">Nel DDL del Sen. Benedetti Valentini, prima si dice “di non aver velleità di riscrivere il D.Leg.vo n. 28/2010” anzi “ne conferma e ne rispetta l’impianto” così come emanato, e poi si riscrive - con la proposta - l’intero impianto legislativo. Nel parere che il C.N.F. ha dato a proposito dell’art. 5 dello schema n. 150 approvato dal Governo il 28 ottobre 2010 (sull’obbligatorietà), si trova la conferma di quanto detto. Così scriveva il C.N.F (l’istituzione che più di tutti rappresenta gli interessi legittimi dell’avvocatura): “Catalogo troppo disomogeneo. Occorrerebbe selezionare in base alla probabilità del risultato conciliativo. Di conseguenza appare illogica l’esclusione di talune ipotesi (cessioni d’azienda) dove si contempla l’affitto; soltanto talune forme di responsabilità e l’inclusione di altri (patti di famiglia) ”. Cioè il C.N.F. ha fatto includere nuove materie da mediare come condizione di procedibilità a quelle proposte dal legislatore inserite nel D.Leg. 28/2010.</div><div style="text-align: justify;">L’invocato “eccesso di delega” non rilevato mai nemmeno dalla Commissione da Lei presieduta non può essere portato all’attenzione della Corte Costituzionale perché non esiste.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">L’art 60 comma 3 della legge n. 69/2009, prescrive che la dottrina della mediazione non può impedire l’accesso alla giustizia. Questa estrinsecazione non può essere intesa in senso assoluto ma deve essere esaminata alla luce della disciplina complessiva prevista nel decreto delegato e dalla successiva direttiva dell’U.E. in materia di risoluzione di controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale alla quale l’Italia ha aderito.</div><div style="text-align: justify;">I tempi circoscritti, gli oneri diminuiti, l’opportunità di non valersi dell’assistenza di un difensore, la gratuità per i non abbienti, l’eventualità di presentare comunque la domanda giudiziale prima di svolgere la mediazione e di trascrivere – ove necessario l’atto di citazione - sono principi significativi di un accesso alla giustizia solo ritardato e non negato, con conseguente compatibilità dello strumento con l’art. 24 della Costituzione”.</div><div style="text-align: justify;">Rispetto all’introduzione della mediazione come condizione di procedibilità di alcune controversie civili e commerciali, è augurabile, che questa On. Commissione prenda in esame l’ipotesi di estendere, piuttosto che abrogare - la condizione di procedibilità – a tutte le controversie civili e commerciali. Sono i diritti disponibili dei cittadini al centro della mediazione, diritti da tutelare, sulla falsa riga della direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea. Infatti queste istituzioni europee hanno ritenuto la mediazione, la risoluzione di controversie extragiudiziali, conveniente e rapida, poiché le relative procedure sono concepite in base alle esigenze delle parti e gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati</div><div style="text-align: justify;">volontariamente, oltre a preservare più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti, benefici che diventano anche più evidenti nelle questioni di portata transfrontaliera.</div><div style="text-align: justify;">In questa ottica la Corte Costituzionale, in diverse sentenze (mi auguro anche nella prossima) ha affermato “ che il rigore con cui è tutelato il diritto di azione, secondo la previsione dell’art. 24 della Costituzione, non comporta l’assoluta immediatezza del suo esperimento. Rispetto all’introduzione della mediazione come condizione di procedibilità confortano le numerose sentenze della Corte Costituzionale che si è già espressa in tema (cfr. Corte Cost. 13 luglio 2000, n.</div><div style="text-align: justify;">276; Corte Cost. 4 marzo 1992, n. 82 e, a proposito del giusto processo, Corte Cost. 19 dicembre 2006, n. 436). In tutte le pronunce la Corte Costituzionale ha tenuto conto dell’interesse generale (finalità deflattiva), sui tempi ristretti nei quali si deve terminare la procedura di mediazione (120 giorni) e del costo ragionevolmente contenuto. A tal proposito, a torto si è parlato di danni a cittadini e di aumento di costi per ottenere giustizia. E’ stato detto di tutto. Su questo punto hanno detto e parlato di tariffe applicabili alla mediazione ma NESSUNO, - T.A.R. compreso - ha mai fatto un raffronto serio tra quello che costa - anche in termine di tempo - un giudizio ordinario e una conciliazione. Un giudizio per un valore di causa di euro 516.501,00 che parte dalla difesa stragiudiziale costerà quanto in appresso:</div><div style="text-align: justify;">• difesa stragiudiziale euro 5.653,21 per parte (se, si dovesse accettare</div><div style="text-align: justify;">l’assurda pretesa della difesa obbligatoria dell’avvocato alla mediazione);</div><div style="text-align: justify;">• giudizio di primo grado 23.788,67 per parte.</div><div style="text-align: justify;">Dopo la sentenza la parte che ha avuto ragione nel giudizio deve attivarsi per recuperare quanto deciso dal giudice e dunque l’avvocato deve introdurre una nuova procedura per l’esecuzione della sentenza, che se, passata in giudicato, assomma nuovi compensi per l’avvocato pari a euro 3.065,00 per il decreto ingiuntivo più euro 956,12 per il precetto. Il soccombente non paga? L’avvocato pone in essere nuove procedure (esecuzione mobiliare euro 2.846,61, esecuzione immobiliare: euro 5.284,66 - esecuzioni presso terzi euro 3.761,32). Per terminare:</div><div style="text-align: justify;">dopo circa dieci anni di durata del processo le parti hanno speso: l’attore, euro 45.355,59 la controparte euro 29.441,88. Da questi compensi sono esclusi quelli per eventuale appello e cassazione.</div><div style="text-align: justify;">Viceversa con la conciliazione avrebbero speso per l’indennità al conciliatore la modica cifra di 1.333, 33 euro per parte.</div><div style="text-align: justify;">Le controversie conciliabili il cui tentativo, se non fatto, è causa di improcedibilità al giudizio ordinario - per alcune materie - è già in vigore da tempo, come ad esempio quelle riguardanti :</div><div style="text-align: justify;">• controversie tra imprese e tra imprese e consumatori (l.580/93 e D.Lgs. n. 206 del 2005);</div><div style="text-align: justify;">• controversie in materia di fornitura di servizi di energia e gas (l. n. 481/95);</div><div style="text-align: justify;">• controversie in materia di subfornitura (l. n. 192/98);</div><div style="text-align: justify;">• controversie in materia di turismo (l. n. 135/2001) ;</div><div style="text-align: justify;">• controversie in materia di telecomunicazioni (del. n. 182/02/cons.</div><div style="text-align: justify;">dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni),</div><div style="text-align: justify;">• controversie in materia societaria (D.Lgs. n. 5 del 2003);</div><div style="text-align: justify;">• controversie in materia di franchising (l.129 del 2004);</div><div style="text-align: justify;">• controversia in materia di patto di famiglia (l. n. 55 del 2006);</div><div style="text-align: justify;">• controversie in materia di tinto-lavanderia (l. n. 84 del 2006).</div><div style="text-align: justify;">• controversie transfrontaliere (Direttiva UE n. 52/2008)</div><div style="text-align: justify;">Inoltre, la Carta Costituzionale e il codice di procedura civile (art 75) non lasciano ombra di dubbio sulla volontà dei cittadini. “Nessuno ha il diritto di negare la capacità processuale di stare in giudizio alle persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere”.</div><div style="text-align: justify;">E’ difficile da comprendere gli atteggiamenti dell’avvocatura contro la mediazione.</div><div style="text-align: justify;">Come mai in alcuni procedimenti giurisdizionali, dove effettivamente si ravvisa e si ravvisava una lesione al principio di difesa tecnica obbligatoria, nulla si è fatto? Un paio di esempi per tutti:</div><div style="text-align: justify;">1. diritto tributario - D:P:R: 600/73 - Articolo 12 - L'assistenza tecnica “Le controversie di valore inferiore a 5.000.000 di lire, anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, e i ricorsi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.</div><div style="text-align: justify;">2. Procedimento avanti al giudice di pace dove l'art. 82 C.P.C. stabilisce che le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede Euro 516,46 ovvero anche di valore superiore se autorizzati dal giudice di pace in base alla natura ed entità della causa. Altrimenti occorre</div><div style="text-align: justify;">l'assistenza di un difensore. (N.B. nelle opposizioni alle sanzioni amministrative (L. 689/81) la parte può sempre proporre ricorso e stare in giudizio personalmente cioè senza difensore).</div><div style="text-align: justify;">Nasce dunque spontanea una domanda: perchè nella mediazione questo diritto deve essere negato e così avversato da una sparuta minoranza dell’avvocatura che non rappresenta nessuno se non se stessa?</div><div style="text-align: justify;">In conclusione specificatamente alla mediazione “obbligatoria” costruita come una condizione di procedibilità all’azione, lo scrivente ritiene che detta condizione di procedibilità sia estesa, c.d. a tutte le materie nelle quali vi sono diritti disponibili da tutelare (lavoro, societario, tributario, ecc).</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Tenga anche conto, questa Commissione, che la legge così come concepita sta dando buoni frutti anche alla lotta alla disoccupazione, con nuove assunzioni per gli organici degli organismi di conciliazione e con l’affidamento a docenti dell’attività formativa a precari.</div><div style="text-align: justify;">Perfettamente d’accordo sul tassativo divieto per il mediatore di avanzare una proposta propria: sia alle parti sia in assenza di una delle parti. La proposta deve essere fatta, invece, se è espressione della volontà congiunta delle parti.</div><div style="text-align: justify;">Si condivide in parte anche quanto posto all’attenzione della Corte Costituzionale in merito alla modifica dell’art. 16 del D. Leg.vo n. 28/2010 sul quale sia la Commissione che il C.N.F. non si sono espressi nel senso voluto sia della direttiva 2008/52/CE art. 4 “ la mediazione sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente riguardo alle parti, sia dalla legge delega (art. 60, lett.b) legge n. 69</div><div style="text-align: justify;">del 2009: “ prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali (io ci aggiungo datati) e indipendenti, stabilmente destinati all’erogazione del servizio di conciliazione”.</div><div style="text-align: justify;">Rimane, comunque, ferma ed ampia la disponibilità dell’A.N.P.A.R. a collaborare fattivamente alla redazione:</div><div style="text-align: justify;">• di un progetto di riforma organica della disciplina della mediazione civile avente come principale scopo la specializzazione per materie dei mediatori;</div><div style="text-align: justify;">• di un progetto che contempli un percorso di formazione continua da parte degli enti formatori a favore dei mediatori, attuato con i responsabili scientifici di chiara fama di tutti gli enti accreditati in sinergia con il responsabile del registro, senza oneri aggiuntivi per lo Stato;</div><div style="text-align: justify;">• di un progetto che prevede che la mediazione sia svolta da organismi, professionali, datati ed indipendenti, controllati da una commissione presieduta dal Responsabile del registro, senza oneri aggiuntivi per lo Stato</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Roma 16 giugno 2011</div><div style="text-align: justify;">Il presidente</div><div style="text-align: justify;">Dott. Giovanni Pecoraro</div><div style="text-align: justify;">( A.N.P.A.R. )</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5992281473420542307.post-54105718794693349392011-05-26T08:23:00.000-07:002011-05-26T09:05:23.362-07:00Mediazione " obbligatorietà "<div style="text-align: justify;">"L'obbligatorietà c'è e ci sarà, rimane, è un punto che serve a introdurre questa idea nella società italiana". Questo è quanto affermato dal ministro Angelino Alfano, al convegno 'Mediazione fra efficienza e competitività'. Questo cari amici mette a tacere gli scettici, La Corte Costituzionale anche se, dovesse smentirsi (considerato che si è già espressa sul tema dell'obbligatorietà), rilevando vizi gli stessi potranno essere sanati con una legge successiva. Molto applaudito l'intervento della Iannini. Di pura partigianeria l'intervento del presidente Alpa del CNF, che la gremitissima platea dei mediatori non ha gradito. </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Il ministro Alfano, inoltre ha, anche ammonito la platea di operatori del diritto sull'importanza che il governo attribuisce alla "qualità". Secondo quanto ha annunciato il ministro "gli organismi saranno guardati con occhi non distratti né benevoli: saremo attentissimi al rispetto delle regole. Gli imbrogli tanto si scoprono sempre, e chi li fa lo fa a danno di se stesso e di tutti gli altri, perché quando vengono scoperti vengono poi rimessi in discussione gli istituti".</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Anche gli interventi del responsabile del Registro dott.ssa Saragnano e del magistrato dott. Triscali, in merito alla richiesta degli atti autorizzativi a poter mediare (PDG), per quelli che si sono iscritti ad organismi di conciliazione - pur chiedendo scusa per il ritardo - hanno chiaramente detto che senza autorizzazione, quelli non in possesso di PDG NON POSSONO ESSERE DESIGNATI, è necessario prima valutare i requisiti autocertificati e dopo se ne parlerà. La stessa cosa ha ribadito per i nuovi formatori, in merito alle pubblicazioni scientifiche. Sono valide solo quelle che parlano di mediazione civile.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Al seguente link l'intervento del ministro On. Angelino Alfano</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_8_1_1.wp?previsiousPage=mg_6_9&contentId=NVA640827</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><i>(fonte A.N.P.A.R.)</i></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5992281473420542307.post-59963598039212714172011-05-15T11:07:00.000-07:002011-05-15T11:07:53.019-07:001) Mediazione civile: rivoluzione o fallimento? 2) Mediazione PrivacyIl nuovo strumento giuridico chiamato in mille modi diversi<br />
Mediazione civile: rivoluzione o fallimento?<br />
<br />
<div style="text-align: justify;">Il paragone che segue rende molto bene l'idea. Quale sarebbe stato l’esito della Rivoluzione francese se, invece di un solo motto universalmente riconosciuto e divulgato da tutti quanti ("libertà, uguaglianza, fratellanza"), alcune persone avessero iniziato ad utilizzarne altri, apparentemente simili, ma comunque differenti? Ad esempio, "autonomia, parità, solidarietà" o "indipendenza, uniformità, amicizia".</div><div style="text-align: justify;">La risposta si suppone scontata: probabilmente la Bastiglia mai sarebbe stata presa, visto che sarebbero stati ben pochi i rivoluzionari a conoscere bene i veri ideali per i quali si combatteva.</div><div style="text-align: justify;">In questi giorni, sta accadendo qualcosa di molto simile. Il riferimento è all'introduzione di un nuovo istituto giuridico che, nelle intenzioni di molti, dovrebbe rivoluzionare la giustizia civile italiana.</div><div style="text-align: justify;">Ufficialmente la legge ed il Ministero della Giustizia chiamano questo strumento Mediazione Civile (abbreviazione di Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali). Invece, chi non lo conosce bene oppure chi non vuole fargli pubblicità lo chiama in mille modi diversi, uno più fantasioso dell'altro e soprattutto tutti sbagliati e fuorvianti (conciliazione, mediazione conciliativa, media-conciliazione, media-mediazione, conciliazione obbligatoria, mediazione obbligatoria, ecc.).</div><div style="text-align: justify;">I motivi alla base di questa straordinaria "inventiva linguistica" sono essenzialmente un paio. Da un lato, vi sono coloro che pretendono di parlare della mediazione civile senza aver neppure letto la norma che la disciplina (D.Lgs. 28/2010). Dall'altro, vi sono i contrari alla sua introduzione, i quali hanno tutto l'interesse a fare in modo che essa venga associata a nomi ridicoli e privi di attinenza allo scopo di farle perdere credibilità ed impedirne la diffusione.</div><div style="text-align: justify;">Cosa accadrà adesso? Gli scenari possibili sono soltanto due. O la mediazione civile è destinata a fallire vittima del caos esistente (e quindi questa moderna Bastiglia mai potrà essere espugnata) oppure i nomi di fantasia si trasformeranno in boomerang e si ritorceranno contro chi li ha coniati. La “creatività terminologica” di costoro, infatti, è sintomo di scarsa preparazione giuridica, visto che in tutte le facoltà di Giurisprudenza si insegna a non utilizzare sinonimi e vocaboli similari quando si opera in un campo rigoroso quale è quello del diritto.</div><div style="text-align: justify;">L'unico dato certo è che, già ora, le fondamenta della Bastiglia in questione sono piene di profonde crepe che si allargano ogni giorno di più. Non a caso, sono in tanti a ritenere che sia molto vicino il momento in cui la mediazione civile riuscirà a far crollare quelle poderose mura travolgendo tutti coloro che oggi, più o meno consapevolmente, remano contro l’introduzione di questo strumento.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><i>(Si ringrazia per l'articolo Anna Russo)</i></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">__________________</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><b>Mediazione a prova di Privacy con le regole del Garante su </b>:</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/novitaNormative/2011/05/mediazione-a-prova-di-privacy-con-le-regoledel-garante.html</span></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><i>(Si ringrazia per la segnalazione Erica Zacchini)</i></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5992281473420542307.post-47796547399270008662011-05-13T10:14:00.000-07:002011-05-15T11:07:09.620-07:00Non è giustificato l’allarmismo da parte degli Organismi di Mediazione<div style="text-align: justify;">La prima riflessione del presidente dell’organismo Internazionale di conciliazione & arbitrato dell’A.N.P.A.R, a seguito dell’incontro del Ministro della Giustizia, con il C.N.F (Consiglio</div><div style="text-align: justify;">Nazionale Forense) e le unioni regionali degli ordini degli avvocati è quella che il Ministro ha fatto finalmente intendere che bisogna dimenticare il passato , perché solo così si costruisce - una buona base di partenza della mediazione civile e commerciale - nel futuro.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Purtroppo, per chi pretende che le radici del pensiero della mediazione civile sono nate certamente dal cervello di chi non ha mai avuto a che fare con i sistemi alternativi di risoluzioni extragiudiziali, l’incontro e quanto si è detto fra i convenuti è di una tendenza preoccupante per gli organismi. </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Che cosa sono gli organismi di conciliazione? L’ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso cui può svolgersi il procedimento di mediazione. L’organismo come definito dalla legge non è un “ente d’affari” è ben altro. E’ assunzione di responsabilità, disponibilità a creare lavoro per i mediatori professionali, competenza nei sistemi di A.D.R. , mediazione civile e commerciale compresa. </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">E’ perfettamente vero che ognuno può esprimere un parere sull’incontro del ministro Angelino Alfano con il C.N.F e le unioni regionali degli ordini degli avvocati, ma ciò non significa screditare quanto stanno facendo di buono per i mediatori professionali ed in particolare per i giovani. Il comunicato stampa dell’esito dell’incontro, pubblicato sul sito del Ministero di Giustizia, e le dichiarazioni in esso contenute , fanno opinione sui cittadini e sui mediatori perché a leggerle bene spingono a condividere ed a dialogare e non a contestare. Non c’è nulla da contestare, afferma il presidente Pecoraro. Gli organismi di conciliazione non sono “centri affaristici” ma solo luoghi dove si svolge l’attività di mediazione a favore dei cittadini. La mediazione civile non s’impone si propone alle parti in lite da parte del mediatori e tutti i “chiacchiericci” al di fuori della legge 28/2010, trovano il tempo che trovano. </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">La mediazione civile non è una continua commedia e gli organismi di conciliazione non ne sono i protagonisti. I protagonisti sono i mediatori professionali e bene fa il Ministro ed il ministero ad intervenire a favore di questi.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Di tutta questa storia continua Pecoraro, la cosa che più dispiace è il ritardo del rilascio da parte del ministero di un atto autorizzativo, da parte del Responsabile del Registro, atteso da oltre tre mesi che consente a chi è già mediatore di poter essere designato a dirimere le controversie ed inserirsi così nel modo del lavoro. </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><i>( Fonte: Uffico stampa ANPAR )</i></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5992281473420542307.post-49646682200525706082011-05-10T12:49:00.000-07:002011-05-10T12:49:58.899-07:00Mediazione civile: svelata la strategia dei detrattori<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 18pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 18pt;">E' forse finalmente chiara la strategia che spinge coloro che sono contrari alla mediazione civile e commerciale a evitare in tutti i modi di pronunciare il suo vero nome. Si tratta pur sempre di un'ipotesi, ma che risulta in questo caso altamente probabile perché si basa su alcune ammissioni sfuggite ai diretti interessati e, soprattutto, su semplici verifiche che chiunque può fare.<o:p></o:p></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 18pt;">Ma andiamo con ordine. Probabilmente in molti si saranno accorti del fatto che lo strumento giuridico introdotto dal D.Lgs. 28/2010 è chiamato in mille modi differenti. Il Ministero della Giustizia e in generale tutti coloro che sono favorevoli a questo nuovo istituto lo chiamano con nomi in linea con le definizioni fornite dalla legge: ossia, "<i>mediazione civile e commerciale</i>" o semplicemente "<i>mediazione civile</i>". Oltre ai nomi ufficiali, sui mezzi di informazione vengono utilizzati (in verità, sempre meno) altri nomi, del tutto inesatti, ma che comunque sono frutto più di una scarsa conoscenza della materia che di una vera volontà denigratoria: "<i>conciliazione</i>" (tout court), "<i>mediazione conciliativa</i>", "<i>conciliazione obbligatoria</i>", "<i>mediazione obbligatoria</i>", ecc. Infine, e arriviamo al punto, vi sono i contrari alla riforma i quali hanno inventato un vero e proprio nome alternativo che utilizzano quotidianamente per parlare male dell'istituto: "<i>media-conciliazione</i>" (tra l'altro, con le due parole ora scritte staccate, ora attaccate, ora col trattino, con la sbarra o altro).<o:p></o:p></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 18pt;">Pur essendo chiaro sin dall'inizio lo scopo di cotanta creatività linguistica (ossia creare confusione tra la gente per impedire la diffusione dello strumento), sino ad ora sfuggiva ancora il modo preciso con il quale si mirava a raggiungere questo risultato.<o:p></o:p></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 18pt;">Anche stavolta, una possibile risposta viene fornita da <i>Google</i>, il principale motore di ricerca al mondo, e si basa sulla considerazione che, al giorno d'oggi, qualunque tipo di informazione passi inevitabilmente attraverso internet. Immaginiamo che un cittadino qualsiasi voglia trovare in rete alcune notizie sull'argomento. Ebbene, qualunque ricerca effettuata utilizzando il nome "<i>mediazione civile</i>" gli restituirà sempre, come risultato, una serie di siti web (primo fra tutti, quello del Ministero della Giustizia) che parlano di questo istituto in termini oggettivi e corretti. Al contrario della ricerca svolta digitando il nome "<i>media conciliazione</i>", che spesso restituisce risultati che parlano della mediazione civile in termini negativi e mirano a screditarla. Volendo fare un esempio spiccio ma calzante, è come se un cittadino straniero cercasse informazioni sugli italiani utilizzando la parola "<i>mafiosi</i>", magari dopo averla sentita dire in tv. E' facile intuire il tipo di documenti nei quali egli si potrebbe imbattere e quale opinione potrebbe maturare nei nostri confronti.<o:p></o:p></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 18pt;">Risulta pertanto evidente il biasimevole motivo per il quale i bastian contrari cerchino in tutti i modi di non incentivare la diffusione del vero nome della mediazione civile e di parlare, sempre e comunque, di "<i>media conciliazione</i>". Tutto ciò spiegherebbe l'utilizzo costante di un nome del tutto sconosciuto alla comunicazione istituzionale e sul quale fonti anche molto autorevoli si sono già pronunciate in modo preciso sottolineandone il contrasto con le definizioni dettate dalla legge (per tutte, la <i>Guida al Diritto</i> de Il Sole 24 Ore del 7 marzo 2011).<o:p></o:p></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 18pt;">Se dunque è sempre stato evidente che il successo di questa riforma, definita da alcuni come epocale, si sarebbe giocato anche e soprattutto sul campo della comunicazione, ora che questa bizzarra strategia contro-informativa può essere finalmente chiara a tutti, coloro che ne sono gli artefici di certo non fanno una gran bella figura. A farne le spese è in particolare la loro credibilità, visto che, in un campo rigoroso quale è quello del diritto, simili "evoluzioni linguistiche" finiscono inevitabilmente per far sembrare colui che le compie semplicemente ridicolo.</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 18pt;"><i><br />
</i></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 18pt;"><i>(Si ringrazia Anna Russo e Antonio Lanzillotti per l'articolo)</i></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5992281473420542307.post-44315731497600233892011-05-07T00:42:00.000-07:002011-05-09T03:52:46.325-07:00Conflitto /Rimedio<div style="text-align: justify;">Riportiamo un interessante studio di Elisabetta Silvestri - In Enciclopedia Treccani.</div><div style="text-align: justify;">Buona lettura.</div><div style="text-align: justify;"><i>Giovanni Prati</i></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><b>Risoluzione delle Controversie</b></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Il complesso mondo delle controversie e degli strumenti approntati da ciascun ordinamento per risolverle può essere analizzato utilizzando una pluralità di metodi di indagine, in funzione del risultato che si vuole ottenere: uno studio sociologico della tipologia delle controversie e delle loro cause remote, una ricognizione storica del modo in cui si sono sviluppati ed evoluti i metodi di composizione dei conflitti, una mera descrizione degli istituti ai quali il diritto positivo di uno specifico ordinamento affida il compito di definire le controversie, e così via. Nessun metodo di indagine, tuttavia, se impiegato da solo, è in grado di cogliere l'essenza del doppio legame esistente in ogni società fra le controversie che sorgono al suo interno e i modi in cui esse vengono risolte: "il modo in cui si litiga e si confligge dipende dal modo in cui esistono sbocchi al conflitto e sono predisposti culturalmente e socialmente rimedi" (v. Resta, 1999, p. 542). Esiste dunque un "circuito conflitto/rimedio" (ibid., p. 543), in virtù del quale il 'rimedio' (e, in particolare, il processo, ossia il 'rimedio' per eccellenza) diviene non soltanto il luogo in cui le controversie sono risolte, ma anche un "luogo di visibilità dei nuovi conflitti" (v. Rodotà, 1992, p. 171).</div><div style="text-align: justify;">Alla luce dell'aumento della litigiosità che caratterizza tutte le società contemporanee, sorge il dubbio che il "circuito conflitto/rimedio" sia piuttosto un circolo vizioso: questo dubbio certamente sfiora anche chi presti una pur minima attenzione alle sconfortanti notizie che, quasi quotidianamente, i mezzi di comunicazione di massa diffondono sullo stato della giustizia civile nel nostro paese. Che il sistema dei 'rimedi' mediante i quali il nostro ordinamento si propone di risolvere le controversie attraversi da tempo una crisi gravissima è cosa nota, anzi fin troppo nota, come ben sa chi abbia la disavventura di dover attendere per un numero imprecisato di anni che la sentenza di un giudice ponga fine alla controversia di cui è parte. Ciò che gli interessati attendono, in realtà, non è che la controversia sia in qualche modo risolta, ma piuttosto che la composizione del conflitto produca un 'risultato' che essi possano percepire come accettabile, in quanto 'giusto' (v. Taruffo, 1997, pp. 315 ss.): non si può dimenticare, infatti, che la risoluzione di una controversia, qualunque sia il metodo attraverso cui la si ottiene, è in molti casi strumentale alla tutela di un diritto e quindi alla sua attuazione. Ne deriva che "il risultato pratico (risolvere il conflitto) conta, ovviamente, ma conta forse di più il modo in cui esso viene conseguito" (v. Taruffo, 1999, p. 780). Acquista rilevanza, quindi, il procedimento mediante il quale la controversia è composta e la sua rispondenza a parametri comunemente sentiti come manifestazione di basilari principî di giustizia, molti dei quali sono ormai presenti nelle carte costituzionali di vari ordinamenti, compreso il nostro. Analogamente, per i soggetti coinvolti non è indifferente che il 'risultato pratico' arrivi prima o dopo: è evidente, infatti, che laddove tardi la definizione del conflitto, si allontana nel tempo anche la possibilità che il diritto in contesa trovi attuazione.</div><div style="text-align: justify;">Procedimento 'giusto', tempi ragionevoli e costi contenuti sono da tempo considerati gli elementi indispensabili dei metodi di risoluzione delle controversie che mettano a disposizione del cittadino una "giustizia dal volto umano" (v. Storme e Casman, 1978), riconosciuta nel suo valore di imprescindibile garanzia di civiltà di qualunque ordinamento che si proclami democratico. A partire dagli anni settanta, sotto la spinta di un movimento culturale noto come 'access to justice' (v. Cappelletti e Garth, 1978, pp. 5 ss.), si è andata diffondendo la consapevolezza che le strutture della cosiddetta 'giustizia formale', ossia quella dispensata dagli organi giudiziari di ciascun ordinamento, non fossero più in grado di assorbire (e quindi di risolvere) un numero sempre crescente di controversie, espressione di una litigiosità non tradizionale, ma collegata alle esigenze di tutela dei 'nuovi diritti' riconosciuti al singolo in quanto, ad esempio, lavoratore, consumatore, fruitore dell'ambiente, e così via (v. Denti, 1982, pp. 317 ss.).</div><div style="text-align: justify;">Nell'interesse suscitato dal dibattito sulla informal justice (v. Abel, 1982; v. Nader, 1977) e sulle virtù della 'giustizia coesistenziale', alla quale è estranea l'ideologia dello scontro sottesa al procedimento giudiziario, che necessariamente si conclude con un vincitore e un vinto (v. soprattutto Cappelletti, 1993, pp. 282 ss.), si scorgevano le prime avvisaglie di un fenomeno che dalla ricerca di metodi di risoluzione delle controversie alternativi al processo avrebbe condotto nei decenni successivi a una vera e propria 'fuga dalla giurisdizione', in alcuni ordinamenti sistematicamente promossa come tecnica per allontanare dalle aule dei tribunali conflitti ritenuti più facilmente componibili nel 'privato' di procedure informali e non istituzionalizzate, in altri ordinamenti (come nel nostro) sperimentata invece come panacea destinata a rimediare i guasti causati da una pervicace incapacità di rendere più efficiente la giustizia statale.</div><div style="text-align: justify;">Prima di passare a descrivere i più comuni metodi di risoluzione delle controversie disponibili sul mercato (perché ormai esiste effettivamente, almeno in certi ordinamenti, un vero 'mercato' dei metodi, formali e non, di risoluzione dei conflitti), sembra opportuno spendere ancora qualche parola relativamente allo stato della giustizia civile in <a href="http://www.treccani.it/enciclopedia/italia/">Italia</a>: questo, non solo perchè il lettore che non sia un 'professionista del diritto' è istintivamente portato a ricollegare la definizione delle controversie al processo, ma anche perché è convinzione di chi scrive che la centralità del processo come luogo privilegiato della risoluzione dei conflitti vada mantenuta e, se possibile, rafforzata. Solo riqualificando lo strumento-processo e, più in generale, la funzione giurisdizionale dello Stato sembra possibile contrastare gli effetti negativi di quel fenomeno che è stato efficacemente descritto come il dilagare di un "nuovo feudalesimo delle tutele extrapenali" e l'affermarsi di "microsistemi paragiurisdizionali rispondenti a logiche particolari" (v., per entrambe le citazioni, <a href="http://www.treccani.it/enciclopedia/ferrara/">Ferrara</a> e altri, 2000, c. 222): un fenomeno che per certo non favorisce l'attuazione del principio di uguaglianza garantito dall'art. 3 della Costituzione, ma che crea invece evidenti discriminazioni in danno di chi non abbia i mezzi necessari per accedere alle tante forme di tutela 'privilegiata' che si sviluppano al di fuori della giustizia pubblica.Alla crisi della giustizia civile sembra si addica il titolo di un aforisma di Adorno: "Parlarne sempre, non pensarci mai" (v. Adorno, 1951; tr. it., p. 66). Si potrebbe obiettare che i numerosissimi interventi legislativi subiti negli ultimi decenni dalle norme sul processo civile, da quelle sull'ordinamento giudiziario e infine da quelle costituzionali, con l'inserimento della garanzia del 'giusto processo' e della sua 'durata ragionevole' (ora prevista dall'art. 111, cc. 1 e 2 della Costituzione) dimostrano, al contrario, che l'attenzione del legislatore è costantemente rivolta alle sorti della giustizia civile. In realtà l'attenzione del legislatore si concentra essenzialmente sulla ricerca di possibili soluzioni alla crisi, senza preoccuparsi più di tanto di ricercarne le vere cause: si moltiplicano cosí gli interventi-tampone, le soluzioni abborracciate e dettate dall'emergenza, nella speranza che i tanti 'pannicelli caldi' provochino un qualche sollievo e risparmino allo Stato italiano l'imbarazzo dell'ennesima condanna pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per l'eccessiva durata del procedimento (v. <a href="http://www.treccani.it/enciclopedia/didone/">Didone</a>, 2000, pp. 871 ss.). E così, mentre molto si parla della crisi della giustizia civile senza mai decidersi a riformarla veramente, fioriscono le alternative 'private' al processo.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><span class="sc-paragraph"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5992281473420542307" name="ilprocessocomemetodoistituzionaledirisoluzionedellecontroversie-1">Il processo come metodo istituzionale di risoluzione delle controversie</a></span></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Quando si definisce il processo come metodo istituzionale di risoluzione delle controversie, si tiene conto del fatto che esso costituisce il tipico strumento al quale l'ordinamento affida il compito di comporre quel particolare <a href="http://www.treccani.it/enciclopedia/conflitto-di-interessi/">conflitto di interessi</a> che, secondo uno dei 'padri fondatori' del <a href="http://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-processuale/">diritto processuale</a> civile italiano, costituisce l'"elemento sostanziale della lite" (v. Carnelutti, 1929, p. 130) ed è quindi alla base di qualunque controversia. Sotto un altro profilo, l'impiego dell'attributo 'istituzionale' si ricollega alla circostanza che attraverso il processo lo Stato esercita una delle sue funzioni fondamentali, ossia quella giurisdizionale (v. Processo).</div><div style="text-align: justify;">Un primo interrogativo che si pone trattando del processo come metodo di risoluzione dei conflitti di interessi è quello relativo all'individuazione di quali siano concretamente i conflitti che possono o debbono essere composti mediante il processo, e quindi con l'intervento di un giudice. Una possibile risposta a questa domanda adotta come criterio distintivo la rilevanza giuridica del conflitto: il processo è preordinato alla definizione dei conflitti che "coinvolgono situazioni soggettive riconosciute o qualificate dal diritto" (v. Taruffo, in Comoglio e altri, 1998, p. 25). Intuitivamente, si comprende che il possibile elenco delle situazioni soggettive alle quali ciascun ordinamento riconosce dignità di diritti tutelabili in sede giurisdizionale varia nel tempo e nello spazio. Meno intuitiva è invece la percezione di un altro importante aspetto del costante arricchimento del catalogo delle situazioni soggettive giuridicamente rilevanti: tale aspetto consiste nel ruolo determinante che il giudice svolge nel ritenere meritevoli di tutela interessi non espressamente regolati dal diritto sostanziale e nel creare, quindi, nuovi diritti. Si è così alterato il tradizionale rapporto tra ius e remedium che, negli ordinamenti di diritto codificato, postulava la preesistenza del diritto sostanziale rispetto alla possibilità di ottenerne tutela in sede giudiziale.</div><div style="text-align: justify;">L'abbandono di concezioni profondamente radicate nella dogmatica giuridica è frutto di un'evoluzione lenta e, per certi versi, contrastata (v. Denti, 1989, pp. 11 ss. e 1986, pp. 469 ss.), un'evoluzione di cui qui sembra rilevante sottolineare uno dei più significativi riultati: il repertorio delle situazioni soggettive giuridicamente rilevanti e che, in quanto tali, possono costituire oggetto di controversie risolubili a opera del giudice è 'in divenire' e si sottrae a qualunque tentativo di darne una descrizione esaustiva che, anche con riferimento a un ordinamento dato, valga come "mappa prefabbricata delle situazioni qualificabili a priori come diritti" (v. ancora Taruffo, in Comoglio e altri, 1998, p. 26). In questa prospettiva, il processo rappresenta il 'luogo di visibilità' non solo di nuovi conflitti (v. sopra, cap. 1), ma soprattutto di nuove situazioni sostanziali che dal processo emergono come diritti suscettibili di tutela: valgano per tutti gli esempi del diritto alla salute, del diritto alla riservatezza o, ancora, del diritto a un ambiente salubre e non inquinato, tutti diritti estranei al repertorio tradizionale delle situazioni soggettive tutelabili giudizialmente, incentrato sui diritti reali e sui diritti di obbligazione.In una prospettiva che privilegi i diritti in relazione ai quali sorge una controversia, il processo acquista una dimensione di particolare importanza, ossia quella che lo vede come il principale strumento di attuazione di una serie di garanzie fondamentali preordinate al corretto esercizio della funzione giurisdizionale e, conseguentemente, alla tutela delle parti in conflitto. Fonte di queste garanzie è, nel nostro ordinamento, la carta costituzionale, le cui norme costituiscono la trama di un ben preciso modello di procedimento, al quale si ritiene debba conformarsi l'attività di qualunque organo chiamato a svolgere funzioni giurisdizionali (v. Andolina e Vignera, 1997, pp. 7 ss.). Il modello costituzionalmente imposto di processo, il cosiddetto 'processo dovuto', come lo si definisce per indicare l'insieme dei principî ai quali esso deve ispirarsi, con un chiaro riferimento alle due process clauses del V e XIV emendamento della Costituzione federale statunitense (v. Vigoriti, 1991, pp. 228 ss.), esprime fondamentalmente una garanzia di legalità e di giustizia: principî quali quello dell'imparzialità e dell'indipendenza del giudice, della sua soggezione alla legge, o ancora quello che impone l'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie, come pure il principio che riconosce un incondizionato diritto di azione e difesa in giudizio, per citarne solo alcuni, costituiscono ormai elementi costitutivi di un modello processuale accolto nella generalità degli Stati democratici (v. Comoglio, 1991, pp. 673 ss. e 1994, pp. 1063 ss.).</div><div style="text-align: justify;">Attraverso il processo, quindi, le controversie sono risolte nel rispetto di un sistema di garanzie, alcune esplicitamente sancite con riferimento alla giurisdizione e alla funzione giudiziaria, altre ricavate da norme costituzionali di carattere generale: non a caso si afferma che il ruolo del giudice è, innanzi tutto, quello "di un garante, che ha di mira il rispetto delle regole del gioco, e quindi la salvaguardia, nei conflitti sociali, dei principî fondamentali di libertà e di uguaglianza" (v. Denti, Il ruolo del giudice..., 1999, p. 175). Come garante, il giudice deve, innanzi tutto, assicurare che nessuna delle parti in contesa sconti nel processo le conseguenze della sua 'debolezza' sul piano sostanziale. L'attuazione del cosiddetto principio della parità delle armi e della garanzia del contraddittorio, intesa come reale possibilità per le parti di esplicare un'efficace difesa al fine di incidere sul contenuto della decisione che definirà la controversia, sono largamente affidati all'ufficio del giudice: questo, nonostante sia ancora diffusa l'idea per cui, essendo il processo 'cosa delle parti', qualunque espressione di attivismo da parte del giudice va considerata con sospetto.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><span class="sc-paragraph"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5992281473420542307" name="altrimetodidirisoluzionedellecontroversielecosiddettealternativealprocesso-1">Altri metodi di risoluzione delle controversie: le cosiddette 'alternative al processo'</a></span></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Si è già accennato al fatto che l'inefficienza della giustizia civile ha determinato, negli ultimi decenni, la ricerca di metodi di risoluzione delle controversie alternativi al processo (v. sopra, cap. 1). Il fenomeno si è inizialmente manifestato negli Stati Uniti, dove la durata e gli alti costi del procedimento giudiziario, indotti dalla struttura accusatoria del processo, unitamente a un vertiginoso aumento della litigiosità, rendevano particolarmente pressante l'esigenza di sperimentare nuove risposte alla domanda di tutela proveniente dalla comunità. Alle indagini sulle ragioni che avevano reso la società americana una "litigious society" (v. Lieberman, 1983, pp. 3 ss.) si accompagnava la scoperta (o, talvolta, la riscoperta) di procedure 'informali', che favorissero la composizione dei conflitti al di fuori delle aule giudiziarie (v. Silvestri, 1987, cc. 310 ss.). Dagli Stati Uniti proviene anche l'acronimo ADR (Alternative Dispute Resolution), che indica, ormai quasi universalmente, tanto il movimento a favore della diffusione delle alternative al processo, quanto le procedure alla cui creazione questo stesso movimento ha contribuito: un "umbrella term" (v. Nolan-Haley, 1992, p.1) sotto il quale si nasconde, come si vedrà, un fenomeno dalle molte facce, non tutte propriamente rassicuranti.</div><div style="text-align: justify;">Sull'onda del successo riscosso negli Stati Uniti, le alternative al processo si sono propagate un po' ovunque, e hanno incontrato un ambiente particolarmente favorevole alla loro diffusione negli ordinamenti europei anche per effetto della campagna promozionale intrapresa a vari livelli dagli organismi comunitari nel settore della tutela dei consumatori (v. Denti, 1996, pp. 54 ss.). Allo stato attuale, nel panorama europeo la 'punta avanzata' della sperimentazione di metodi alternativi è rappresentata dall'Inghilterra, dove le recenti riforme del processo civile hanno addirittura posto a carico del giudice l'obbligo di sollecitare le parti ad avvalersi di procedure 'private', che facilitino la composizione amichevole della controversia (v., da ultimo, Roberts, 2000, pp. 739 ss.).</div><div style="text-align: justify;">Prima di passare ad occuparci delle alternative al processo di maggiore diffusione, è necessario fare alcune precisazioni.In primo luogo, quando si parla di metodi alternativi per la definizione dei conflitti si tende a non prendere in considerazione l'arbitrato. È pur vero che l'arbitrato costituisce l'alternativa al processo di più antica e consolidata tradizione (v. Arbitrato), ma è altrettanto vero che negli ordinamenti contemporanei questo istituto, che affida la risoluzione della controversia a un "giudice su <a href="http://www.treccani.it/enciclopedia/misura/">misura</a>" (v. Bernardini, 1998, p. 13) scelto dalle parti in virtù di un accordo negoziale, ha subito un processo di 'giurisdizionalizzazione' particolarmente accentuato, che ne ha fatto un "procedimento para-giudiziario" (v. Comoglio, 2000, p. 351) sostitutivo del processo ordinario (e non alternativo a esso) per certi settori di controversie. In effetti, le parti che compromettono in arbitri il conflitto che le divide non corrispondono affatto a quel modello di potenziale litigante, di modeste risorse e di altrettanto modeste pretese, al quale le alternative al processo si offrono come il metodo migliore per risolvere rapidamente e a costi contenuti controversie di ridotto valore economico. Peraltro, ciò non toglie che anche la tendenza a favorire la diffusione dell'arbitrato, ad esempio ampliando la tipologia delle situazioni sostanziali su cui gli arbitri possono pronunciare oppure promuovendo l'accesso ai cosiddetti 'arbitrati amministrati', ossia gestiti da apposite istituzioni pubbliche o private (v. Cuomo Ulloa, 1998, pp. 197 ss.), possa farsi rientrare in un concetto ampio di 'diversione' dei conflitti dalla giustizia formale.</div><div style="text-align: justify;">In secondo luogo, è opportuno tenere a mente che i metodi alternativi sviluppatisi negli Stati Uniti sono moltissimi: solo alcuni sembrano aver attecchito in altri ordinamenti, e non solo per le difficoltà insite in qualunque 'trapianto' di istituti in sistemi che non presentino le identiche caratteristiche di quello di provenienza. Alcuni metodi, infatti, non sembrano il risultato di una seria ricerca di strumenti che consentano di 'fare giustizia' anche al di fuori delle aule giudiziarie, ma appartengono piuttosto a una sorta di risibile 'folklore' della dispute resolution, del quale certamente non deve essere favorita la diffusione (si veda, ad esempio, l'approccio 'alternativo' alla risoluzione delle controversie propugnato dai fautori della 'giustizia olistica': v. Van Zyverden, 1996). <span class="sc-paragraph"> </span></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><span class="sc-paragraph"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5992281473420542307" name="modellovalutativoemodelloconciliativoneimetodialternatividirisoluzionedellecontroversie-1">Modello 'valutativo' e modello 'conciliativo' nei metodi alternativi di risoluzione delle controversie</a></span></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Le alternative al processo vengono convenzionalmente classificate in relazione al risultato perseguito: una decisione vera e propria della controversia, oppure una soluzione convenzionale del conflitto, espressione di un accordo raggiunto dalle parti: si parla quindi di modello 'valutativo' e di modello 'conciliativo' (v. Green, 1984, pp. 245 ss.). Entrambi i modelli si avvalgono degli uffici di un soggetto terzo rispetto alle parti in disaccordo, affidandogli però funzioni assolutamente diverse: nelle procedure valutative, il terzo decide la controversia come potrebbe fare un giudice o un arbitro, mentre nelle procedure conciliative il ruolo del terzo si limita a favorire il dialogo tra le parti, mettendole in condizione di raggiungere una soluzione soddisfacente per entrambe.I metodi di tipo conciliativo sono senza dubbio quelli che meglio rispondono alla 'filosofia' delle alternative al processo: principio cardine di questa filosofia è che tutte le controversie, qualunque ne sia la natura o l'oggetto, sono suscettibili di una soluzione concordata tra le parti. Il processo - si osserva - è un evento traumatico, di cui le parti non sono protagoniste, ma spettatrici involontarie, se non addirittura vittime. La decisione del giudice è percepita spesso come il Diktat di un sistema che sempre più condiziona l'esistenza dei privati, limitando i loro spazi di autonomia. Occorre quindi 'riappropriarsi' delle controversie, risolverle pacificamente, ripudiando la logica del 'chi vince prende tutto' e ricercando invece soluzioni che, in quanto concordate, soddisferanno le esigenze di entrambe le parti, comprese quelle psicologiche ed emozionali, e consentiranno loro di mantenere un rapporto non conflittuale e durevole.</div><div style="text-align: justify;">Questa idilliaca concezione di una società pacificata attraverso il ricorso a procedure non giurisdizionali di tipo conciliativo ha raccolto consensi soprattutto negli Stati Uniti, dove gli alti costi della giustizia formale (inaccessibile alle fasce sociali medio-basse) hanno favorito il sorgere di un numero sterminato di iniziative private operanti nel campo della dispute resolution attraverso un'offerta 'personalizzata' di servizi, pubblicizzati come insuperabili nel garantire una definizione rapida e poco costosa delle controversie. Dagli Stati Uniti il 'verbo' delle alternative al processo si è diffuso anche in <a href="http://www.treccani.it/enciclopedia/europa/">Europa</a>, dove le esperienze che, attraverso l'istituzione di organismi speciali, utilizzano la conciliazione o la mediazione come metodi di risoluzione delle controversie, sono ormai tanto numerose da indurre qualcuno ad affermare l'esistenza di una vera e propria "concezione europea della giustizia stragiudiziale" (v. Alpa, 1997, p. 403). Partecipe di questa concezione (anche se sposata con qualche ritardo rispetto ad altri Stati) è anche il nostro ordinamento, dove si stanno rapidamente moltiplicando le iniziative che, con varie denominazioni, promettono ai cittadini una giustizia 'alternativa', presentata come migliore per definizione rispetto a quella ordinaria. Del resto, tra i più convinti sponsors dei metodi alternativi si annovera anche il legislatore che, negli ultimi anni, ha promosso un'intensa campagna diretta a incentivare la cosiddetta "composizione autodeterminativa dei conflitti" (v. Ferrara e altri, 2000, c. 226): decodificando questa espressione altisonante, si osserva che, in concreto, l'intervento del legislatore si è limitato a introdurre nuove procedure conciliative e a configurarle talvolta come un 'passaggio obbligato' al quale non può sottrarsi chi intenda agire in giudizio (cosí, ad esempio, nelle controversie individuali di lavoro o in quelle relative a contratti di subfornitura industriale).L'esperienza italiana, come del resto quella degli altri ordinamenti europei, sembra comunque ancora lontana dal produrre quella fiorente 'industria' delle alternative private al processo che caratterizza invece il panorama statunitense. Va tuttavia rilevato che, anche al di qua dell'Atlantico, possono scorgersi segni di quella 'apocalisse legale' che negli Stati Uniti ha incrinato la fiducia nel sistema e nella legge come principale strumento per risolvere i problemi sociali (v., anche per la citazione, Galanter, 1985, p. 540), determinando la 'disaffezione' nei confronti del processo e la fuga verso metodi informali di risoluzione dei conflitti. <span class="sc-paragraph"> </span></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><span class="sc-paragraph"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5992281473420542307" name="lucieombredeimetodialternativi-1">Luci e ombre dei metodi alternativi</a></span></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Si è accennato in precedenza al fatto che l'inefficienza della giustizia formale (intesa come quella dispensata dagli organi giurisdizionali dello Stato) ha costituito la più immediata causa della ricerca di alternative al processo, che assicurassaro una rapida e poco costosa definizione delle controversie, specie di quelle bagatellari, per le quali il ricorso a un giudice risultava una scelta decisamente antieconomica. Inizialmente, dunque, i metodi alternativi si sono proposti come la risposta a esigenze di tutela che la giustizia pubblica finiva col lasciare insoddisfatte: questa, almeno, era l'ispirazione democratica delle alternative al processo che veniva veicolata da chi propugnava un estensivo ricorso ai metodi alternativi come strategia finalizzata a garantire una giustizia 'migliore', in quanto accessibile a strati sempre più ampi della comunità (v. Levin e Wheeler, 1979).</div><div style="text-align: justify;">Recenti studi statunitensi hanno messo in evidenza come la promozione dei riti alternativi, soprattutto di quelli sottratti a qualunque forma di controllo pubblicistico, si presti a un'interpretazione meno positiva di quella che ne danno i fautori della 'privatizzazione' della giustizia (in particolare, v. Stempel, 1996, pp. 297 ss.). Si è osservato infatti che i metodi alternativi facilmente degenerano in una giustizia 'di seconda classe', verso la quale sono costretti a ripiegare coloro che non possono permettersi di affrontare i costi e i tempi lunghi del processo; addirittura, si è avanzato il dubbio che l'inconfessata aspirazione degli 'inventori' dei metodi alternativi fosse proprio quella di conservare alla giustizia formale un carattere fortemente elitario, dirottando verso soluzioni di ripiego la definizione dei cosiddetti 'casi-spazzatura', poco remunerativi per gli avvocati e troppo banali per meritare l'attenzione di giudici molto compresi nel loro ruolo di "oracoli del diritto" (secondo la definizione di J.P. Dawson: v., 1968, pp. 1 ss. e pp. 80 ss.).</div><div style="text-align: justify;">Che questa ricostruzione sia attendibile o meno, resta il fatto che i metodi alternativi spesso si distinguono per la mancanza di quelle garanzie che il processo assicura: il carattere 'informale' della procedura è troppo frequentemente sinonimo di scarsa attenzione prestata a problemi che investono, ad esempio, l'indipendenza, l'imparzialità e anche la competenza specifica dell'organo giudicante 'alternativo'. Laddove poi il metodo alternativo miri al raggiungimento di una risoluzione convenzionale della controversia, appare inquietante l'assenza di un soggetto che, come il giudice, si faccia garante della correttezza del procedimento e della legalità dell'accordo stipulato dalle parti, specie quando una sia contrattualmente più debole dell'altra (v. Silvestri, 1999, p. 326). Sembra insomma che esistano buone ragioni per domandarsi se la 'fuga dalla giustizia ingiusta' dei tribunali (v. Chiarloni, 1996, p. 61) verso forme alternative di risoluzione delle controversie sia davvero una strategia vincente o se piuttosto, nel calcolo costi-benefici, il sacrificio di garanzie fondamentali, pur ripagato da indubbi vantaggi in termini di rapidità, semplicità e non dispendiosità delle procedure, non rappresenti comunque "un prezzo globale troppo alto da pagare, in termini di civilltà e giustizia" (v. Comoglio, 2000, p. 371). (V. anche Arbitrato; Concicliazione e mediazione; Giustizia, accesso alla; Processo). <span class="sc-paragraph"> </span></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><i><span class="sc-paragraph">( Fonte : Elisabetta Silvestri </span>- Conciliazione/controversie in “Enciclopedia Scienze Sociali” – Treccani )</i></span></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5992281473420542307.post-75368602869656953612011-05-05T15:57:00.000-07:002011-05-09T03:53:57.736-07:00Tutte le bugie raccontate sul suo conto della Mediazione<div style="text-align: justify;"><b>La mediazione civile e commericale e tutte le bugie raccontate sul suo conto</b></div><div style="text-align: justify;">La mediazione civile può essere <b>facoltativa.</b> Riguardo ai diritti disponibili, quindi, si ha sempre la possibilità di avvalersi di un mediatore piuttosto che intentare causa in tribunale. È invece <b>obbligatoria</b> prima di agire in giudizio per questioni riguardanti particolari materie indicate dalla legge (diritti reali, locazione, comodato, affitto d'azienda, divisioni, successioni ereditarie, responsabilità medica, diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari; dal 2012 anche per condominio e danni da circolazione di veicoli e natanti). Infine, può essere demandata dal giudice. Nell'ambito della mediazione civile, la legge definisce espressamente i concetti fondamentali di:</div><ul style="text-align: justify;"><li>mediazione (l'attività svolta da un terzo finalizzata a risolvere una controversia);</li>
<li>mediatore (il soggetto qualificato che svolge la mediazione); </li>
<li>organismo di mediazione (l'ente pubblico o privato presso il quale si svolge);</li>
<li>conciliazione (l'eventuale risultato positivo della mediazione).</li>
</ul><div style="text-align: justify;">Come strumento di risoluzione delle controversie, la mediazione civile è oggettivamente <b>più semplice, più veloce e più economica</b> rispetto a una causa civile. Infatti, visti gli ottimi risultati già ottenuti all'estero, è stata introdotta nel nostro Paese allo scopo di far diminuire il numero di cause civili da far giungere in tribunale e poter smaltire così l'enorme arretrato giudiziario esistente. Sono in tantissimi a ritenere questo rivoluzionario strumento molto valido e in grado di far raggiungere ottimi risultati. Le uniche persone che sono contrarie alla mediazione civile sono quelle <b>che hanno l'interesse, soprattutto economico, </b>a lasciare la giustizia civile italiana nella grave situazione in cui si trova. Tant'è che esse hanno dato libero sfogo alla fantasia elaborando una serie di falsità e bugie sulle quali è opportuno fare chiarezza. Qui di seguito, le riportiamo.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><b>Non è vero che la mediazione civile si chiami "media-conciliazione"</b></div><div style="text-align: justify;">Il termine "media-conciliazione" è stato inventato da coloro che sono ostili alla riforma per ridicolizzarla e per creare confusione. Infatti, è utilizzato in prevalenza da costoro. Fonti anche molto autorevoli si sono già espresse <b>sull'inesattezza</b> di questo nome e sul fatto che contrasti con le definizioni dettate dalla legge (Guida al Diritto del 7 marzo 2011). Non a caso, il ministero della Giustizia utilizza soltanto i nomi mediazione civile oppure mediazione civile e commerciale.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><b>Non è vero che la mediazione civile allunga i tempi per ottenere giustizia</b></div><div style="text-align: justify;">Per legge, il procedimento di mediazione può avere una durata massima di <b>quattro mesi.</b> Quindi, un tempo sufficiente per gestire in modo appropriato una questione e per tentare di risolvere definitivamente la controversia, ma di gran lunga inferiore ai 9 anni di durata media di una causa civile in Italia.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><b>Non è vero che la mediazione civile vada a "privatizzare" la giustizia</b></div><div style="text-align: justify;">Il ricorso al tribunale è sempre possibile ma, su alcune materie, soltanto dopo aver fatto un ultimo tentativo per arrivare a una conciliazione, la mediazione civile, appunto, che si può svolgere presso organismi di mediazione, sia privati che pubblici, scelti liberamente. Inoltre, il mediatore civile <b>non è un giudice,</b> quindi non stabilisce chi ha ragione e chi ha torto, ma aiuta le parti a trovare una soluzione che sia in grado di soddisfare entrambe.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><b>Non è vero che la mediazione civile abbia un costo di 9.200 euro</b></div><div style="text-align: justify;">Il compenso del mediatore è proporzionato al valore della lite. È pari a 9.200 euro soltanto per le controversie di <b>valore superiore ai cinque milioni di euro.</b> Per ogni tipo di controversia, comunque, il costo della mediazione civile non soltanto è sempre certo, ma è di gran lunga inferiore a quanto si spenderebbe intentando una causa civile. Inoltre, la mediazione prevede agevolazioni e ulteriori riduzioni, ed è gratuita per chi non può permettersela.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><b>Non è vero che la mediazione civile sia un costo aggiuntivo senza garanzie</b></div><div style="text-align: justify;">La mediazione civile ha costi e tempi certi prestabiliti dalla legge. Invece, una causa civile ha una durata molto più lunga e sempre incerta <b>(la media nazionale è di 9 anni)</b> e un costo sicuramente maggiore e di ammontare indeterminato. Quanto alle garanzie, intentare causa in tribunale non significa avere la garanzia di vincere o di ottenere giustizia. Tutt'altro. In sede di mediazione civile, invece, è altamente probabile che le parti, interagendo tra di loro e con il mediatore, possano individuare una soluzione che soddisfi tutti in modo veloce ed economico.</div><div style="text-align: justify;">_______________</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><i>( Si ringrazia per la segnalazione Anna Russo) </i></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5992281473420542307.post-69915515608441769062011-05-05T00:34:00.000-07:002011-05-05T02:16:26.868-07:00C.N.F. mette mano al codice deontologico.<div style="text-align: justify;">Il C.N.F. mette mano al codice deontologico: che fine faranno quegli organismi di conciliazione ed enti formativi privati rappresentati legalmente da avvocati?</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Il Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.), al di là di sviluppi futuri giurisdizionali in materia di mediazione, ha deciso che è necessario entrare nel vivo della mediazione civile apportando nuove e serie regole deontologiche. Le novità deontologiche da valutare ed adottare sono indirizzate per disciplinare il comportamento degli avvocati che assumono la funzione di conciliatore da una parte e le possibili incompatibilità, conflitti d'interessi e responsabilità. Bisogna dare atto che questo mettere mano al codice deontologico, da parte del CNF, mette da parte tutte le polemiche nate dopo l'entrata in vigore del regolamento attuativo del D. Lev. 28/2010 ed entra nel vivo dei punti di criticità della citata legge. In materia di mediazione civile è tempo di riforme deontologiche serie ed efficaci per gli avvocati così come per tutti gli ordini professionali. Il CNF nel mettere mano ad un nuovo codice deontologico intende disciplinare le possibili incompatibilità, i conflitti d'interessi, e la responsabilità della "proposta di conciliazione non conforme al diritto del conciliatore. E' un'autodifesa orgogliosa quella del CNF, in quanto serve a preservare la dignità e la professionalità dell'avvocato, è un impegno prioritario quello della riforma del codice deontologico dell'avvocatura. Non più, dunque avvocati- amministratori o rappresentanti legale di enti a scopo di lucro o avvocati/ imprenditori, soggetti a fallimento, non più lesioni di principio di imparzialità, di conflitti d'interessi e/o di incompatibilità. Che fine faranno quegli organismi di conciliazione ed enti formativi rappresentati legalmente da avvocati? Il RD 1578/1933 sulla legge professionale in particolare l'articolo 3 comma 1 è molto chiaro in proposito, l'esercizio imprenditoriale è proibito sia se fatto in nome proprio che per interposta persona. Ad avviso ANPAR non deve essere il CNF a pagare delle responsabilità che altri hanno accumulato in tanti anni di continue contestazioni per il mantenimento di privilegi personalistici, alla luce di disposizioni legislative citate. Chi doveva controllare e non ha controllato? In merito ai rischi di una proposta non giuridicamente corretta da parte del conciliatore, almeno per i primi tempi, è bastevole, che gli organismi nel proprio regolamento - proposta di conciliazione non conforme al diritto del conciliatore - inseriscano il divieto per il conciliatore di avanzare proposte così come fatto l'organismo internazionale di conciliazione & arbitrato dell'ANPAR. Facessero altrettanto gli altri organismi pubblici e privati per cui questo rischio si eliminerebbe definitivamente.</div><br />
<i><span style="font-size: x-small;">( Fonte : ufficio stampa A.N.P.A.R.)</span></i>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5992281473420542307.post-89899738475649249562011-05-04T09:50:00.000-07:002011-05-04T10:55:22.294-07:00Il cittadino ha bisogno di comportamenti lineari. Basta offese contro i mediatori.<div style="text-align: justify;">E' perfettamente vero che ognuno può esprimere un parere sulla mediazione civile ma ciò non significa discreditare il Ministro di Giustizia. Ancora veleni sulla mediazione civile da parte dell'O.U.A. mentre un avvocato su mille barerebbe con la mediazione - dice Pecoraro, presidente dell'ANPAR (Associazione Nazionale per l'arbitrato e la conciliazione). Ai cittadini non piace il comportamento all'insegna della polemica da parte di questi pochi avvocati, che lanciano veleni sul Ministro, solo perchè si è eretto a difesa dei cittadini contro la casta. Il Ministro e i funzionari del ministero fanno di tutto affinchè la legge venga rispettata. Non è vero che la circolare del 4 aprile c.a, "acuisce profili di anticostituzionalità, perchè il decreto legislativo non consente&n! bsp; di individuare criteri di qualità per la formazione dei mediatori e requisiti idonei di competenza". Il mediatore, - là dove il regolamento lo prevede - "potrebbe ragionare con l'unica parte presente, sul ridimensionamento o sulla variazione della sua pretesa da comunicare all'altra parte che non si è presentata, come proposta dello stesso soggetto in lite e NON il mediatore". Dunque, nessun diritto violato e nessuna mediazione unilaterale, solo il rispetto della volontà del cittadino. Mi interessa particolarmente sapere, continua Pecoraro, per quale motivo l'O.U.A. nulla dice in merito ad avvocati che ricoprono la carica di rappresentanti legali in società di capitali che si sono costituiti sia in enti formativi che in organismi di conciliazione. Il tutto in barba alla tanta invocata legge professionale che recita "l'esercizio del! le professioni di avvocato e di procuratore è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali in nome proprio o in nome altrui". L'O.U.A. ha sempre detto che la mediazione è "arricchimento economico" per organismi ed enti formativi.Queste sì che sono situazioni anomale nella mediazione civile come mai fanno finta di non conoscerle? Da tutto quanto dice l'O.U.A. fino ad oggi non riesco a raccogliere nessun barlume di verità, ma solo azzardate previsioni di incompetenza e sollevamento di ansie nei confronti della categoria dei mediatori. Queste sono tendenze preoccupanti alle quali bisogna porre rimedio. L'ANPAR quale associazione regolamentata rappresentativa degli interessi legittimi dei mediatori se, non finisce lo stillicidio di false notizie sulla figura del conciliatore/mediatore, sugli enti di formazione e sugli organismi di conciliazione, da parte dell'O.U.A - assicura Pecoraro - è costretta a prendere una serie di provvedimenti a tutela delle citate categorie, magari attivando una richiesta di risarcimento danni attraverso l'avvio di una procedura conciliativa, anche perchè gli estremi ci sono tutti.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">( fonte : Ufficio stampa A.N.P.A.R. 04/05/11)</span></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5992281473420542307.post-52213235893166276522011-05-04T09:49:00.000-07:002011-05-04T10:57:40.809-07:00MedMediaconciliazione: OUA impugna ultima Circolare del Ministero della Giustizia<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Maurizio de Tilla, Presidente Oua: “È un assurdo, il Ministero della Giustizia si fa beffa del diritto e con una circolare prevede la mediazione unilaterale. Come si può avviare una mediaconciliazione con una sola delle parti: il conciliatore che procede da solo senza la presenza di entrambe le parti è un assurdo giuridico che contrasta con il buonsenso e la legge. L’ impugnazione dell’Oua è stato un atto dovuto”.</span></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">L’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, Oua, insieme a diversi Ordini, Associazioni forensi e singoli avvocati, ha impugnato la circolare del Ministero della Giustizia su: “Regolamento di procedura e requisiti dei mediatori” del 4 aprile scorso. L’impugnazione è stata presentata dagli avvocati Giorgio Orsoni e Maria Grazia Romeo.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Per il presidente dell’Oua, Maurizio de Tilla «la circolare prosegue con l’impianto del regolamento attuativo e acuisce i profili di incostituzionalità del decreto legislativo, perché non consente di individuare criteri di qualità per la formazione dei mediatori e requisiti idonei di competenze, nonché perché si prevede che il procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale».</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">«È un assurdo – conclude de Tilla – il Ministero della Giustizia si fa beffa del diritto e con una circolare prevede la mediazione unilaterale. Come si può avviare una mediaconciliazione con una sole delle parti: il conciliatore che procede da solo senza la presenza di entrambe le parti è un assurdo giuridico che contrasta con il buonsenso e la legge. Qualcuno al Ministero continua a far finta che non sia successo nulla, eppure è un fatto che il decreto legislativo sia stato rimandato alla Corte Costituzionale. La nostra impugnazione della circolare ministeriale è uno dei motivi aggiuntivi al precedente ricorso al Tar del Lazio: un atto dovuto. E il 23 giugno continueremo la nostra protesta con un’ulteriore astensione dalle udienze mentre probabilmente vi saranno numerose altre ordinanze dei giudici di rimessione alla Corte Costituzionale. Il Ministero della Giustizia si deve rendere conto che va subito eliminata la obbligatorietà della mediaconciliazione che è stata esclusa in Europa da tutti i Paesi.»</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><i><span style="font-size: x-small;">( Fonte : http://www.altalex.com/ Roma, 2 maggio 2011)</span></i></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5992281473420542307.post-26960664977562311532011-05-04T09:41:00.000-07:002011-05-04T10:58:08.797-07:00Obblighi antiriciclaggio estesi al mediatore<div style="text-align: justify;">Il quadro degli adempimenti antiriciclaggio gravanti sui professionisti si arricchisce di un altro tassello, almeno per coloro che intendano estendere alla mediazione l’ambito delle attività svolte.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Il DLgs. 28/2010 ha infatti novellato l’art. 10 del DLgs. 231/2007, aggiungendo la mediazione all’elenco delle attività che comportano l’insorgere degli obblighi antiriciclaggio in capo ai destinatari della normativa.</div><div style="text-align: justify;">Invero, l’art. 10 individua una “zona franca” abbastanza significativa, in quanto esclude espressamente gli obblighi di identificazione (rectius: adeguata verifica) e registrazione; nondimeno, all’esito di tale integrazione anche la mediazione diviene attività in relazione alla quale, in capo al professionista, sussistono alcuni degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">L’attenzione, per il professionista che svolge l’attività di mediazione, deve dunque essere focalizzata sui restanti obblighi antiriciclaggio di cui al DLgs. 231/2007: in primis, la segnalazione delle operazioni sospette (art. 41 e ss.), ma anche la comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni all’uso del contante (art. 51), nonché la formazione del personale (art. 54).</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">L’applicazione della normativa antiriciclaggio al professionista-mediatore pone alcune questioni di non scarso rilievo, che spaziano dall’ambito applicativo dell’obbligo di segnalazione fino alla corretta individuazione degli indicatori di anomalia e delle modalità di segnalazione applicabili al caso di specie.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Per quanto concerne l’ambito applicativo dell’obbligo di segnalazione, sotto il profilo soggettivo ci si è chiesti se lo stesso debba essere assolto esclusivamente dai mediatori ovvero anche dagli organismi di mediazione. L’art. 10 non contribuisce alla soluzione del problema, in quanto si limita a fare riferimento alla “mediazione” ai sensi dell’art. 60 della L. 69/2009. La relativa definizione é contenuta nell’art. 1, comma 1, lett. a) del DLgs. 28/2010, in virtù del quale la mediazione è “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Dalla formulazione letterale della norma emerge con evidenza che l’attività cui sembra riferirsi l’art. 10 è quella posta in essere dal mediatore, cioè dalla persona fisica che, ai sensi della successiva lett. b) dell’art. 1, svolge la mediazione.</div><div style="text-align: justify;">Dunque, volendosi attenere a un’interpretazione letterale, si potrebbe concludere che l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette grava esclusivamente sul mediatore.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Una diversa interpretazione, di carattere estensivo, si fonda sul presupposto che il termine “mediazione” debba essere inteso con riferimento all’intero procedimento che si svolge innanzi all’organismo di conciliazione. Quest’ultimo è depositario della documentazione inerente alla questione oggetto della mediazione e si occupa dei relativi adempimenti (ricezione della domanda, quantificazione delle spese da sostenere, individuazione del mediatore, fissazione dell’incontro, comunicazione della domanda alla controparte): dunque, potrebbe venire a conoscenza di operazioni sospette fin dall’atto introduttivo.</div><div style="text-align: justify;">Se ne desume che l’obbligo di segnalazione gravi sia sul mediatore sia sull’organismo di conciliazione.</div><div style="text-align: justify;">Quest’ultima tesi, tuttavia, non appare condivisibile.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Pur volendo tralasciare il tenore letterale della disposizione, deve soffermarsi l’attenzione sulla nozione di “sospetto”, così come circoscritta dall’art. 41 del DLgs. 231/2007, che sembra poter essere ricondotta molto più facilmente all’attività esercitata dal mediatore che a quella svolta dall’organismo di conciliazione. Non solo. L’individuazione degli organismi di conciliazione quali destinatari di obblighi antiriciclaggio comporterebbe la predisposizione, da parte degli stessi, di complessi presidi interni (ad esempio, un idoneo servizio antiriciclaggio).</div><div style="text-align: justify;">Per tali ragioni si ritiene che l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette debba gravare esclusivamente sul mediatore, e non anche sull’organismo di conciliazione.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Il mediatore, attraverso l’esercizio dell’attività di mediazione e nel contraddittorio delle parti, è posto senz’altro in condizione di acquisire una conoscenza più approfondita delle informazioni rilevanti in merito alla vicenda oggetto della mediazione. In più, ai fini di un’efficace prevenzione dei reati di riciclaggio, la segnalazione effettuata dal mediatore meglio risponde alle evidenti esigenze di tempestività e snellezza della procedura di cui all’art. 41 e ss. del DLgs. 231/2007. Infine, il mediatore può essere un soggetto già tenuto agli adempimenti antiriciclaggio nello svolgimento della professione, come nel caso del dottore commercialista e dell’esperto contabile. In tale ipotesi, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, egli potrà tener conto anche del profilo di rischio associato al cliente in sede di adeguata verifica, adempimento quest’ultimo richiesto al professionista e non al mediatore.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><i>(<span style="font-size: x-small;"> fonte: http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_337860.aspx)</span><br />
</i></div>Unknownnoreply@blogger.com0