martedì 20 settembre 2011

Mediazione : Una lezione di costituzionalità ( un imperativo) dall'Europa all'Italia.

A seguire un commento dell'uff.stampa A.N.P.A.R e  il testo della risoluzione normativa.
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Altro che ANTICOSTITUZIONALE IL PARLAMENTO EUROPEO aggrava quello cheera già’ spiacevole per gli avvocati, nessuna controversia può approdare in tribunale fino a quando le parti non hanno almeno tentato la mediazione.

Lo stabilisce il parlamento E.U, attraverso la risoluzione n.2011/2026(INI) del 13 settembre, all’articolo 5 par. 2. E ora che succede? Avvocati costretti a frequentare un corso minimo di 50 ore e affrontare un tirocinio di due anni per diventare mediatori professionali, questa è la realtà. Avvocato praticante del proprio
praticante già mediatore. La colpa di tutto questo di chi è? Vale ancora la pena essere iscritti all’ordine degli avvocati, unico ordine professionale contrario alla mediazione? Non si può non considerare il danno che i vertici di certi ordini provinciali hanno arrecato ai loro iscritti. Tutta colpa loro, che non hanno saputo
intercettare e interpretare i bisogni degli iscritti. Ma cos’altro potrebbe succedere? Una gran bella “class action” da parte degli iscritti all’ordine contro quei presidenti di ordini provinciali che li hanno fatto desistere dall’essere mediatori a costo zero, dice Pecoraro dell’A.N.P.A.R.

( fonte A.N.P.A.R)
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Procedura : 2011/2026(INI)

Ciclo di vita in Aula

Ciclo del documento : A7-0275/2011
Testi presentati :
A7-0275/2011

Discussioni :
PV 13/09/2011 - 3
CRE 13/09/2011 - 3

Votazioni :
PV 13/09/2011 - 5.19
Dichiarazioni di voto
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :
P7_TA(2011)0361

Testi approvati
Martedì 13 settembre 2011 - Strasburgo Edizione provvisoria
Attuazione della direttiva relativa alla mediazione tra gli Stati membri, la sua incidenza sulla mediazione e la sua adozione nei tribunali
P7_TA-PROV(2011)0361
A7-0275/2011

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sull'attuazione della direttiva sulla mediazione negli Stati membri, impatto della stessa sulla mediazione e sua adozione da parte dei tribunali (2011/2026(INI))

Il Parlamento europeo ,
– visti gli articoli 67 e 81, paragrafo 2, lettera g), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la sua posizione del 23 aprile 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale(1) ,
– viste le audizioni della commissione giuridica del 20 aprile 2006, del 4 ottobre 2007 e del 23 maggio 2011,
– vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale(2) ,
– visti l'articolo 48 e l'articolo 119, paragrafo 2, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0275/2011),
A. considerando che assicurare un migliore accesso alla giustizia è uno degli obiettivi principali della politica dell'Unione europea per istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e che il concetto di accesso alla giustizia dovrebbe, in tale contesto, includere l'accesso a un adeguato processo di composizione delle controversie per gli individui e le imprese,
B. considerando che l'obiettivo della direttiva 2008/52/CE è quello di promuovere la composizione amichevole delle dispute, incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione fra questa e i procedimenti giudiziari,
C. considerando che, al fine di facilitare l'accesso alla mediazione come valida alternativa al tradizionale approccio conflittuale e di garantire che le parti che ricorrono alla mediazione nell'Unione europea beneficino di un quadro legislativo prevedibile, la direttiva introduce principi comuni affrontando, in particolare, gli aspetti della procedura civile,
D. considerando che oltre alla prevedibilità, la direttiva punta a istituire un quadro che preservi il principale vantaggio della mediazione, la flessibilità; che questi due requisiti dovrebbero guidare gli Stati membri al momento di redigere le leggi nazionali per l'attuazione della direttiva,
E. considerando che la direttiva 2008/52/CE ha destato l'interesse anche dei paesi vicini e che ha esercitato un'influenza evidente sull'introduzione di una legislazione simile in alcuni di questi paesi;
F. considerando che gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alla presente direttiva entro il 21 maggio 2011, con l'eccezione dell'articolo 10, per il quale la data di adempimento è stata il 21 novembre 2010, e che finora la maggior parte degli Stati membri ha riferito di aver completato il processo di attuazione o di completarlo entro il termine, e solo alcuni Stati membri non hanno ancora segnalato il rispetto delle disposizioni della direttiva, ovvero la Repubblica ceca, l'Austria, la Finlandia e la Svezia,
G. considerando che il Parlamento europeo reputa importante esaminare le modalità di applicazione della legge da parte degli Stati membri per conoscere il parere di quanti praticano e utilizzano la mediazione e per individuare se e come potrebbe essere migliorata,
H. considerando che, a tal fine, dovrebbe essere effettuata un'analisi approfondita dei principali approcci regolamentari degli Stati membri, per individuare buone pratiche e trarre conclusioni su eventuali ulteriori azioni a livello europeo,
I. considerando che il piano d'azione della Commissione per l'attuazione del programma di Stoccolma (COM(2010)0171) prevede una comunicazione sull'attuazione della direttiva sulla mediazione nel 2013,
J. considerando che è opportuno prendere in considerazione le modalità con cui gli Stati membri hanno attuato le principali disposizioni della direttiva sulla mediazione, in merito alla possibilità che le giurisdizioni propongano la mediazione direttamente alle parti (articolo 5), la garanzia di confidenzialità (articolo 7), il carattere esecutivo degli accordi derivati da una mediazione (articolo 6) e gli effetti della mediazione sui termini di decadenza e di prescrizione (articolo 8),
K. considerando che la Commissione ha incluso nel suo programma di lavoro per il 2011 una proposta legislativa sulla composizione alternativa delle controversie,
1. osserva che il requisito della confidenzialità stabilito dalla direttiva esisteva già nella legislazione nazionale di alcuni Stati membri: in Bulgaria, il codice di procedura civile precisa che i mediatori possono rifiutarsi di testimoniare su una controversia in cui hanno mediato; in Francia e in Polonia le leggi che disciplinano la mediazione civile stabiliscono disposizioni analoghe; osserva che, fra gli Stati membri, l'Italia adotta un approccio rigoroso nei confronti della confidenzialità della procedura di mediazione, mentre le norme svedesi sulla mediazione stabiliscono che la confidenzialità non è automatica e richiedono un accordo fra le parti in tal senso; reputa che sia necessario un approccio più coerente;
2. osserva che, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva, la maggior parte degli Stati membri dispone di una procedura per conferire all'accordo transattivo di mediazione la stessa autorità di una decisione giudiziaria; nota che ciò è conseguito mediante la presentazione dell'accordo al tribunale o mediante la sua autenticazione notarile e che a quanto pare più legislature nazionali hanno optato per la prima soluzione, mentre in molti Stati membri l'autenticazione notarile e altresì un'opzione disponibile ai sensi del diritto nazionale: ad esempio, mentre in Grecia e in Slovenia la legge prevede che un accordo di mediazione possa essere applicato dai tribunali, nei Paesi Bassi e in Germania gli accordi possono acquisire carattere esecutivo come atti notarili, e in altri Stati membri, come ad esempio in Austria, ai sensi della normativa vigente, gli accordi possono acquisire carattere esecutivo in quanto atti notarili, senza che la pertinente normativa nazionale faccia espressamente riferimento a detta possibilità; invita la Commissione a garantire che tutti gli Stati membri che ancora non si sono conformati all'articolo 6 della direttiva vi si conformino senza indugio;
3. è del parere che l'articolo 8, riguardante gli effetti della mediazione sui termini di decadenza e prescrizione, costituisca una disposizione essenziale in quanto assicura che le parti che scelgono la mediazione nel tentativo di comporre una disputa, non siano ulteriormente private del diritto di essere ascoltate in tribunale, a causa del tempo trascorso in mediazione; nota che a tal riguardo gli Stati membri non hanno segnalato nessuna questione;
4. rileva che alcuni Stati membri hanno scelto di andare oltre i requisiti fondamentali della direttiva in due ambiti: gli incentivi finanziari per la partecipazione alla mediazione e i requisiti vincolanti di mediazione; osserva che tali iniziative nazionali contribuiscono a una composizione delle controversie più efficace e riducono il carico di lavoro dei tribunali;
5. riconosce che l'articolo 5, paragrafo, 2, consente agli Stati membri di rendere obbligatorio il ricorso alla mediazione o di sottoporlo a incentivi o a sanzioni, sia prima che dopo l'inizio della procedura giudiziaria, a condizione che ciò non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario;
6. constata che alcuni Stati europei hanno intrapreso varie iniziative per fornire incentivi finanziari alle parti che deferiscono cause alla mediazione: in Bulgaria, le parti ricevono un rimborso del 50% dell'imposta statale già versata per il deposito della causa in tribunale, se essa viene risolta con successo grazie alla mediazione, mentre la legge rumena prevede il rimborso totale della tassa giudiziaria, se le parti risolvono un contenzioso attraverso la mediazione; rileva che la legislazione ungherese prevede disposizioni analoghe e che in Italia tutti gli atti e gli accordi di mediazione sono esenti da imposte di bollo e tasse;
7. osserva che, oltre agli incentivi finanziari, taluni Stati membri il cui sistema giudiziario è oberato hanno fatto ricorso a norme che rendono obbligatorio avvalersi della mediazione; nota che in tali casi le cause non possono essere depositate in tribunale fino a quando le parti non avranno prima tentato di risolvere le questioni tramite la mediazione;
8. sottolinea che l'esempio più lampante è il decreto legislativo italiano n. 28 che punta a riformare il sistema giuridico e ad alleggerire il carico di lavoro dei tribunali italiani, notoriamente congestionati, riducendo i casi e il tempo medio di nove anni per risolvere un contenzioso in una causa civile; osserva che, come previsto, ciò non è stato accolto con favore dagli operatori, i quali hanno impugnato il decreto dinanzi ai tribunali e sono addirittura scesi in sciopero;
9. sottolinea che, nonostante le polemiche, gli Stati membri la cui legislazione nazionale va oltre i requisiti di base della direttiva sulla mediazione sembrano aver raggiunto risultati importanti nella promozione del trattamento non giudiziario delle controversie in materia civile e commerciale; osserva che i risultati raggiunti, in particolare in Italia, Bulgaria e Romania, dimostrano che la mediazione può contribuire a una soluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie attraverso procedure adeguate alle esigenze delle parti;
10. osserva che nel sistema giuridico italiano la mediazione obbligatoria sembra raggiungere l'obiettivo di diminuire la congestione nei tribunali; ciononostante sottolinea che la mediazione dovrebbe essere promossa come una forma di giustizia alternativa praticabile, a basso costo e più rapida, piuttosto che come un elemento obbligatorio della procedura giudiziaria;
11. riconosce i risultati positivi conseguiti grazie agli incentivi finanziari previsti dalla legge bulgara sulla mediazione; ammette tuttavia che i risultati sono dovuti anche agli interessi manifestati da tempo per la mediazione dal sistema giuridico bulgaro, dal momento che la mediazione esiste dal 1990 e dal 2010 il Centro di regolamentazione delle controversie, composto da mediatori che lavorano a turno, fornisce quotidianamente servizi di mediazione gratuiti e informazioni alle parti in processi pendenti; rileva che in Bulgaria due terzi delle cause citate sono stati oggetto di mediazione e la metà di esse è stata portata a termine con successo in mediazione;
12. prende altresì atto dei risultati positivi della legge rumena sulla mediazione: sono state stabilite disposizioni sugli incentivi finanziari ed è stato creato un Consiglio di mediazione, autorità nazionale per la pratica della mediazione e organo giuridico autonomo; osserva che quest'organo è esclusivamente dedicato a promuovere l'attività di mediazione, sviluppare corsi di formazione, preparare prestatori di formazione, rilasciare documenti che attestano le qualifiche professionali dei mediatori, adottare un codice etico e formulare proposte per ulteriore legislazione;
13. ritiene che, alla luce di quanto precede, gli Stati membri saranno nel complesso per lo più in grado di attuare la direttiva 2008/52/CE entro il 21 maggio 2011 e che, mentre alcuni Stati utilizzano vari approcci normativi e altri sono un po' in ritardo, resta il fatto che la maggior parte degli Stati membri non solo ha applicato la direttiva, ma è di fatto in anticipo sui suoi requisiti;
14. sottolinea che è più probabile che le parti disposte ad adoperarsi per comporre la propria controversia siano più propense a cooperare tra loro, anziché ad agire l'una contro l'altra; ritiene quindi che queste parti siano spesso più aperte a prendere in considerazione la posizione altrui e ad adoperarsi per risolvere le questioni soggiacenti alla controversia; considera che ciò ha spesso ha il vantaggio aggiuntivo di preservare la relazione che le parti avevano prima della controversia, elemento di particolare importanza nelle questioni familiari che coinvolgono i bambini;
15. incoraggia la Commissione a esaminare, nella sua futura comunicazione sull'attuazione della direttiva 2008/52/CE, anche quei settori dove gli Stati membri hanno deciso di ampliare le misure della direttiva al di là dell'ambito di applicazione previsto;
16. sottolinea le caratteristiche più agevoli degli schemi alternativi di composizione delle controversie, che offrono una soluzione pratica su misura; chiede alla Commissione, a tal proposito, di presentare rapidamente una proposta legislativa sulla composizione alternativa delle controversie;
17. osserva che le soluzioni derivanti dalla mediazione e sviluppate tra le parti non potrebbero essere fornite da un giudice o una giuria; ritiene quindi più probabile che la mediazione porti a un risultato che sia reciprocamente accettabile o che soddisfi gli interessi di entrambe le parti; osserva che, conseguentemente, l'accettazione di un tale accordo è più probabile e che normalmente il livello di rispetto degli accordi oggetto di mediazione è alto;
18. ritiene che siano necessarie una consapevolezza e una comprensione maggiori della mediazione e richiede ulteriori azioni a favore dell'istruzione, della sensibilizzazione alla mediazione, del rafforzamento del ricorso alla mediazione da parte delle imprese e dei requisiti per l'accesso alla professione di mediatore;
19. è del parere che le autorità nazionali dovrebbero essere incoraggiate a sviluppare programmi per promuovere una conoscenza adeguata delle composizioni alternative delle controversie; reputa che tali azioni dovrebbero riguardare i principali vantaggi della mediazione, cioè i costi, il tasso di successo e l'efficienza in termini temporali, e dovrebbero coinvolgere avvocati, notai e imprese, in particolare le PMI, nonché docenti universitari;
20. riconosce l'importanza di stabilire norme comuni per l'accesso alla professione di mediatore per promuovere una migliore qualità della mediazione e assicurare standard di formazione professionale elevati e l'accreditamento in tutta l'Unione;
21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 259 E del 29.10.2009, pag. 122.
(2) GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.




mercoledì 31 agosto 2011

Mediatori sempre più preparati professionalmente.

Riporto di seguito la comunicazione di A.N.P.A.R, alla quale ci uniamo.

Riteniamo sia importante continuare nel sensibilizzare gli utenti, imprenditori e privati cittadini, del funzionamento dell'Istituto della Medazione/Conciliazione, a questo riguardo il mio invito a diffondere presso tutte le sedi uffici, circoli, associazioni e imprese, il " Manifestazione della Mediazione" pubblicato su questo Blog il 13 Agosto 2011.

A presto.
Giovanni Prati

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MEDIATORI PROFESSIONALI: categoria di professionisti più' richiesti nei prossimi cinque anni in Europa

Da una analisi condotta, dall'organismo internazionale di conciliazione & arbitrato dell'ANPAR iscritto al n. 24 del registro tenuto presso il ministero di Giustizia, a 18 mesi dell'entrata in vigore del D. Leg.vo 28/2010, sono sempre tanti i conciliatori che offrono la loro disponibilità a risolvere controversie extragiudiziarie a livello nazionale e trasfrontaliero.

La novità principale, ad avallare quanto affermato,è data anche dall'emanazione del decreto n. 145/2011 del ministero di Giustizia entrato in vigore a partire dal 26 agosto, che ha rafforzato legislativamente la figura del mediatore che deve essere altamente professionalizzato. Per esercitare l'attività di mediatore professionale - riservato a tutti i laureati anche laurea triennale e agli iscritti agli ordini professionali - infatt, è necessario svolgere un periodo di tirocinio assistito partecipando ad almeno venti casi di mediazione svolti presso gli organismi iscritti. Stando così le cose, è chiaro che la mediazione civile offre un ventaglio di opportunità molto vasto: servono tutte le figure professionali diverse tra di loro per essere designati secondo le proprie specifiche competenze a risolvere ogni tipo di controversia sia nel campo civile che commerciale. Se, il buongiorno si vede dal mattino - 7.322 procedure di mediazione iscritte dal 21 marzo al 30 giugno 2011- dobbiamo riconoscere che aumentando questo trend il " conciliatore specializzato" diventerà una delle figure professionali più richieste non solo in Italia ma anche fra gli stati dell'U.E. E' pacifico - dice Pecoraro, presidente dell'associazione senza scopo di lucro - che è importante acquisire formazione qualificata per poi offrire la propria disponibilità ad organismi seri e di peso. La valutazione della formazione da parte di un responsabile scientifico di chiara fama nel settore delle A.D.R. (alternative dispute resolution) e la predisposizione nel regolamento di criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati a seconda della specifica competenza professionale ci proiettano come uno degli Stati primari più attenti agli interessi generali. Certo c'è amarezza da parte di quelli che non hanno interpretato bene le opportunità che questo nuovo istituto giuridico, ha offerto fin dal 2007. Per molti professionisti, infatti a partire dal 26 agosto molti professionisti, avvocati compresi, se vogliono svolgere anche l'attività di "mediatore professionale" dovranno seguire un corso formativo di 50 ore, dovranno svolgere un periodo di tirocinio assistito di due anni e partecipare ad almeno 20 casi di mediazione nel biennio. Mai opportunità più grande è stata offerta per lo svolgimento di un'attività professionale e per i tirocinanti promette Pecoraro, c'è una ulteriore buona novità la loro partecipazione alle 20 mediazioni, oltre che gratuita potrà essere anche remunerativa.

(fonte : Ufficio stampa - ANPAR)

venerdì 26 agosto 2011

DECRETO 6 luglio 2011, n. 145

  
Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' sull'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010. (11G0187) (GU n. 197 del 25-8-2011 )

Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/2011

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali; Udito il parere n. 2228/2011 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2011; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2011, e la successiva comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2011; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche agli articoli 3 e 17 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo, dopo le parole: «ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale», e prima delle parole «nell'ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o con qualifica di magistrato»; b) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si puo' avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia.». 2. All'articolo 17, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo, dopo le parole: «ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale», e prima delle parole «nell'ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o con qualifica di magistrato»; b) dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente periodo: «Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si puo' avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia.».


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo
60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali.):"Art. 16. Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori.

sabato 13 agosto 2011

MANIFESTO della MEDIAZIONE

LA CONCILIAZIONE: UNO STRUMENTO DI GIUSTIZIA EFFICACE

1. La mediazione, quale strumento di risoluzione delle controversie alternativo al giudice, è attaccata da più parti (avvocatura compresa) come qualcosa di inutile e costoso o addirittura dannoso e anticostituzionale; la verità è molto diversa e tali attacchi non solo sono spesso ingiustificati (salvo che da interessi di bottega), ma anche offensivi per chi conosce e pratica la mediazione come mediatore professionista da parecchi anni (e non è dunque mediatore dell’ultima ora).
2. Ci si domanda cosa comprendano cittadini e imprese, poiché ciò che rischia di passare è che si tratti di uno strumento che invece di favorire la giustizia la rende più difficile e costosa; mentre la realtà è che la mediazione: 1) favorisce un accordo tra le parti in conflitto attraverso l’aiuto di un terzo professionista neutrale che facilita il dialogo e l’attenzione sugli aspetti più rilevanti della negoziazione/contrattazione; 2) è rapida (spesso basta una mezza mattinata) e poco costosa. In aggiunta a ciò, la legge attuale prevede la possibilità che l’accordo (ove omologato dal tribunale) abbia valore di titolo esecutivo (cioè, “semplificando”, abbia valore pari ad una sentenza immediatamente esecutiva), comporti sgravi fiscali e altri vantaggi per le parti.
3. Per chi non ne avesse sentito parlare se non nell’ultimo anno, giova ricordare che la mediazione (o conciliazione) non è una novità italiana, ma esiste da tempo in tantissimi paesi europei ed extraeuropei (tra cui ad es. Stati Uniti, Cina, Argentina ecc.) e che la riforma italiana, entrata in vigore solo a fine marzo 2011, trae spunto da una direttiva della comunità europea che mira ad allargare il più possibile l’ambito dell’utilizzo della mediazione in tutti i settori dal diritto di famiglia, all’eredità, proprietà, commercio, società ecc.
4. A differenza di ciò che avviene normalmente nelle aule dei tribunali, la mediazione favorisce il contatto diretto tra le parti attraverso la loro presenza contemporanea nello stesso luogo, la concentrazione di tutti –consulenti compresi- nello stesso tempo sugli stessi temi senza distrazioni. Tutto ciò permette di approfondire con l’aiuto del mediatore ogni aspetto concreto e personale degli interessi delle parti, mettendo a confronto diversi obiettivi e soluzioni possibili al fine di trovare un accordo soddisfacente per tutte, cosa che non accade avanti ad un giudice chiamato a dar torto o ragione, che applica regole astratte spesso lontane dalle specificità della situazione concreta.
5. Al contrario, in una causa pendente gli avvocati si incontrano ogni morte di papa in udienza (ogni sei mesi quando va bene), i giudici cambiano, le parti non hanno occasione di contatto personale se non nei limiti ristrettissimi permessi dal giudice, ma di fatto non hanno spazio di esprimere il proprio punto di vista e di confrontarsi. In aula di tribunale non accade certo che più persone simultaneamente si incontrino e lavorino insieme, tenendo conto degli aspetti personali delle persone coinvolte, guardando ai bisogni di ciascuno, andando oltre le barriere emotive, di razza, ruoli, sesso, professioni; mentre è ciò che avviene avanti al Mediatore Professionista.
6. La verità è che la mediazione è un’occasione irripetibile; l’occasione “con la O maiuscola” e se fallisce difficilmente alle parti si presenteranno altre occasioni per trovare un accordo. Si tratta di un’occasione unica perché il livello di energie spese da tutti è altissimo; tutti sono concentrati e presenti. E’ un’incontro di lavoro, una negoziazione che si avvantaggia dell’assistenza di un terzo mediatore neutrale che agisce come facilitatore.

7. Rispetto ai problemi della giustizia ordinaria la mediazione può certo in parte aiutare ad alleggerire gli arretrati e la lentezza della giustizia civile, ma certo non ne risolve i problemi che restano. Invece è vero il contrario, che il successo pieno della mediazione dipende da una giustizia civile più celere e garantista dei diritti del creditore; infatti solo così un debitore che abbia interesse a dilazionare i propri obblighi attraverso una causa civile infinita sarà più portato a negoziare in mediazione.
8. Rispetto all’obbligatorietà della mediazione civile prevista dalla legge in alcuni casi, teniamo a far sapere ad ogni cittadino che questa non solo è rispettosa della costituzione italiana e della direttiva Europea ma è certamente utile in questa fase a far conoscere l’istituto; rispetto alle critiche sui costi che sarebbero alti e inaccettabili teniamo ad evidenziare come i costi sopportati dalle parti in causa e dallo Stato per la giustizia ordinaria civile siano certamente enormemente maggiori di quelli sopportati per la mediazione dalla collettività e dai singoli cittadini coinvolti.
9. Per concludere, la mediazione come introdotta dalla riforma pur se migliorabile, ha il pregio di far conoscere la mediazione, di avere tempi rapidissimi di risoluzione (spesso basta una mattinata), dei costi certi e contenuti, di garantire un futuro al rapporto preesistente tra le parti; tutto ciò risponde alla maggior domanda di giustizia in questo tempo storico e la cui risposta non può essere fatta solo di un maggior numero di sentenze del giudice.
10. [Tra gli aspetti migliorabili della legge forse la mediazione obbligatoria potrebbe essere costituita da una sessione congiunta informativa per le parti (come in Spagna) e i costi -ove una sola delle due parti proceda comparendo in mediazione dopo la domanda- potrebbero essere forfetizzati e/o compensati con eventuali spese di giudizio quali ad esempio il pagamento del contributo unificato o simili.]


 Il presente articolo è sottoscritto da:  
Andrea Cimatti, Carmen Chinni, Alberto Cocchi, Pasquale Colonna, Valentina Corradi, Alessandra Delli Ponti, Tiziano Dozza, Michele Draghetti, Barbara Laziosi,Alessandro Martini,Silvia Missio,Monica Morelli, Francesco Moruzzi, Andrea Palumbi, Francesco Pifferi, Giovanni Prati - 
        
( Mediatori presso la CCIAA di Bologna) 


" Scoraggia la lite. Favorisci l'accordo ogni volta che puoi. Mostra come l'apparente vincitore sia   
   spesso un reale sconfitto...in onorari, spese e perdita di tempo." ( Abraham Lincoln )






martedì 12 luglio 2011

Previsioni modifiche al D.Lgs. 28/2010

Riporto di seguito comunicato stampa del 12/07/11

Giovanni Prati
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COMUNICATO STAMPA A.N.P.A.R.
(Associazione Nazionale per l'Arbitrato & la Conciliazione)

Una stretta necessaria quella di Via Arenula con il prossimo decreto ministeriale. Saranno molte ed importanti le correzioni che quasi ncertamente saranno regolamentate. Le modifiche riguarderanno una
specifica specializzazione dei conciliatori e sensibili ritocchi alle tariffe, sulle materie il cui esperimento del tentativo di conciliazione è obbligatorio. Questi sono correttivi che quasi certamente richiederà la Corte Costituzionale a prescindere dall'art. 5 del D.leg. 28/2010 e che all'ufficio legislativo del Ministero hanno già approntato e che saranno pubblicati sulla G.U. prossimamente.
Sulla professionalità del conciliatore e sull'abbassamento della tariffa in caso di mancata adesione, ANPAR è pienamente d'accordo. Si dice anche di un'eventuale imposizione di tirocinio per i più giovani (forse per mediatori con laurea triennale), su questo il nostro presidente, ha affermato che non è e non può essere d'accordo. Non è possibile dice, Pecoraro, mortificare l'intelligenza dei giovani che hanno fatto, stanno facendo e faranno bene nella mediazione.
"Leggerò attentamente il D.M. e se, necessario provvederò ad inoltrare ricorso al TAR., anche per il fatto di non essere stato "sentito" quale rappresentante dell'associazione regolamentata ai sensi dell’art. 26 d.lgs. 206/2007 art 2 comma 2, l'unica a rappresentare gli interessi legittimi dei mediatori". Professionalità sempre e per tutti ma, discriminazione mai.