martedì 1 novembre 2011

Mediatori : partecipazioni sedute obbligatorie

Con l'entrata in vigore del D.M. n. 145/2011 art. 2, ai mediatori è richiesto di partecipare durante il biennio di aggiornamento, in forma di tirocinio assistito ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti, Spetterà all'organismo di mediazione modificare il proprio regolamento, prevedendo sia di consentire, gratuitamente, il tirocinio assistito, sia di disciplinare tale tirocinio.
Dunque non sarà più sufficiente, per conservare la qualifica di mediatore, il possesso dell'aggiornamento biennale obbligatorio, ma sarà necessario che l'attività di mediatore sia comprovata, con la partecipazione a sedute di mediazione.
La legge non disciplina il tirocinio assistito e, pertanto, la disciplina sarà di volta in volta demandata all'organismo che la disciplinerà nel proprio regolamento.
Il legislatore, con questa nuova previsione, ha voluto che i mediatori non fossero solo preparati "in teoria", attraverso il corso iniziale di formazione e i successivi di aggiornamento, ma ha imposto una sorta di obbligo di esperienza pratica, al fine di essere maggiormente preparati anche sulle situazioni  che si possono presentare in casi concreti. Ciò comporterà necessariamente un maggior impegno in termini di tempo da dedicare alla materia ella mediazione da parte dei mediatori.

(Fonte il Fisco n. 39/11 estratto)

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