venerdì 26 agosto 2011

DECRETO 6 luglio 2011, n. 145

  
Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' sull'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010. (11G0187) (GU n. 197 del 25-8-2011 )

Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/2011

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali; Udito il parere n. 2228/2011 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2011; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2011, e la successiva comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2011; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche agli articoli 3 e 17 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo, dopo le parole: «ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale», e prima delle parole «nell'ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o con qualifica di magistrato»; b) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si puo' avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia.». 2. All'articolo 17, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo, dopo le parole: «ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale», e prima delle parole «nell'ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o con qualifica di magistrato»; b) dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente periodo: «Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si puo' avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia.».


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo
60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali.):"Art. 16. Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori.

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